Corte di giustizia, Sentenza C-209/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021. — Renesola UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Sindacato di validità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 – Determinazione del paese di origine dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle solari fabbricate in un altro paese terzo – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi terzi – Nozione di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”. — Causa C-209/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in un rinvio pregiudiziale dell'Upper Tribunal britannico, la validità del regolamento di esecuzione n. 1357/2013, adottato per precisare l'origine non preferenziale dei moduli solari fotovoltaici ai fini dell'applicazione di misure antidumping e compensative. Ha ritenuto che la Commissione potesse legittimamente considerare determinante la fabbricazione delle celle solari rispetto all'assemblaggio finale dei moduli. Il regolamento è stato quindi giudicato valido e la seconda questione è rimasta assorbita.
Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 sulla determinazione dell'origine non preferenziale dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle prodotte in un altro paese terzo
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 sia invalido nella parte in cui stabilisce che i moduli solari fabbricati in un paese terzo a partire da celle solari prodotte in un altro paese terzo hanno origine nel paese di fabbricazione delle celle; in subordine, qualora il regolamento fosse invalido, se l'articolo 24 del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che l'assemblaggio dei moduli solari costituisce di per sé una trasformazione o lavorazione sostanziale.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 non è invalido: la Commissione, nell'esercizio del potere di attuazione dell'articolo 24 del codice doganale comunitario, poteva stabilire che, per i moduli e pannelli solari fotovoltaici in silicio cristallino prodotti in più paesi, l'origine non preferenziale sia quella del paese in cui sono fabbricate le celle solari, poiché la trasformazione dei wafer in celle costituisce l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che determina la configurazione e le qualità specifiche del prodotto; l'atto è inoltre sufficientemente motivato e non affetto da errore di diritto o errore manifesto di valutazione. Di conseguenza, non occorreva rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013
- Regolamento (UE) n. 513/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013
- Decisione 1999/468/CE
- Decisione 2006/512/CE
Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 sull’origine dei moduli solari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito nell’ambito di una controversia tra Renesola UK Ltd e l’amministrazione doganale britannica. Il tema è la determinazione dell’origine non preferenziale di moduli solari fotovoltaici assemblati in India a partire da celle prodotte in Cina, ai fini dell’applicazione di dazi antidumping e compensativi.
Fatti e procedimento principale
Renesola importava nel Regno Unito moduli solari provenienti dall’India, ottenuti assemblando in tale paese celle solari fabbricate in Cina. L’amministrazione doganale aveva applicato l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 1357/2013, ritenendo che i moduli fossero originari della Cina e dovessero quindi scontare i dazi antidumping e compensativi istituiti dai regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013. La società aveva contestato la validità del regolamento n. 1357/2013, sostenendo che, correttamente applicando l’articolo 24 del codice doganale comunitario, l’origine dovesse essere attribuita all’India, dove avveniva l’assemblaggio finale.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, secondo cui una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Sono inoltre rilevanti gli articoli 247 e 247 bis del medesimo codice, che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione, nonché gli articoli 35 e 39 del regolamento n. 2454/93 e il suo allegato 11, che elencano le lavorazioni o trasformazioni idonee a conferire l’origine.
Contenuto del regolamento di esecuzione n. 1357/2013
Il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 è stato adottato per garantire un’applicazione corretta e uniforme delle misure antidumping nel settore fotovoltaico. Nei considerando 4, 5, 6 e 7 la Commissione ha ritenuto che, nel processo di produzione dei moduli solari in silicio cristallino, la fase decisiva fosse la trasformazione dei wafer di silicio in celle fotovoltaiche, in quanto in tale fase il prodotto acquisisce la sua configurazione definitiva e le sue qualità specifiche. Per questo motivo, l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 è stato modificato prevedendo che, per moduli e pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, l’origine coincide con quella delle celle solari impiegate.
Ragionamento della Corte sulla validità dell’atto
La Corte ricorda che gli articoli 247 e 247 bis del codice doganale autorizzano la Commissione ad adottare atti di esecuzione per precisare, in situazioni concrete, come applicare il criterio dell’articolo 24. Tale potere deve però essere esercitato per garantire certezza del diritto e applicazione uniforme della normativa doganale, con una motivazione sufficiente e senza errori di diritto o errori manifesti di valutazione. Nel caso di specie, la Corte osserva che il regolamento n. 1357/2013 mira proprio a chiarire l’origine dei prodotti fotovoltaici ai fini dell’applicazione coerente dei dazi antidumping e compensativi. La motivazione della Commissione è ritenuta adeguata perché consente agli operatori di comprendere il ragionamento seguito e di contestarlo, oltre a permettere il controllo giurisdizionale. Quanto al merito, la Corte ritiene non manifestamente erronea la valutazione secondo cui la trasformazione dei wafer in celle è la fase in cui il prodotto acquisisce la capacità di catturare l’energia solare e convertirla in elettricità, con proprietà essenziali e specifiche; l’assemblaggio successivo dei moduli costituisce un miglioramento meno rilevante rispetto a tale trasformazione decisiva.
Decisione e effetti
La Corte conclude che dall’esame della prima questione non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione n. 1357/2013. Poiché la prima questione è stata risolta in senso favorevole alla validità dell’atto, la seconda questione, relativa all’interpretazione autonoma dell’articolo 24 del codice doganale comunitario in caso di invalidità del regolamento, resta assorbita e non viene esaminata.
Principio affermato
Ai fini della determinazione dell’origine non preferenziale dei moduli solari fotovoltaici in silicio cristallino, la Commissione può validamente stabilire che l’origine spetti al paese in cui sono fabbricate le celle solari, poiché la trasformazione dei wafer in celle costituisce l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario. Un tale atto di esecuzione è legittimo se è motivato, finalizzato alla corretta applicazione uniforme della normativa doganale e non presenta errori di diritto né errori manifesti di valutazione.
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