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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 621 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - rapporto di pertinenzialità - pertinenza - presupposto - destinazione di una cosa alla fruizione di un'altra - è sufficiente - indicazione formale - atto di cessione - non è rilevante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'applicazione dell'imposta di registro riguardo alla qualificazione di un'area come pertinenza di un immobile principale. L'amministrazione aveva ritenuto non configurabile la pertinenza in assenza di indicazione formale nell'atto di cessione e di corrispettivi separati, nonché in presenza di diversa qualificazione catastale dell'area.

La decisione

La sentenza ha dato ragione al ricorrente. Il giudice ha affermato che, ai fini dell'imposta di registro, il rapporto di pertinenzialità si valuta sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra; la qualificazione catastale ha solo rilievo formale e non preclude la pertinenza. Inoltre ha stabilito che i requisiti aggiuntivi invocati dall'amministrazione (evidenza nell'atto di cessione e indicazione di corrispettivi separati) non sono previsti dalla norma fiscale e la loro assenza non produce conseguenze pregiudizievoli per il contribuente, essendo tali indicazioni frutto di una circolare ministeriale e non di una disposizione di legge. Di conseguenza l'atto impugnato è stato annullato o la pretesa dell'amministrazione è stata respinta in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • Circolare Agenzia delle Entrate 12/E

    La circolare conteneva indicazioni amministrative che richiedevano evidenza dell'atto e corrispettivi separati per riconoscere la pertinenza; il giudice ha ritenuto tali indicazioni non vincolanti e non integrative di norme, quindi non idonee a creare obblighi ulteriori rispetto alla legge.

Massime di principio

  • La pertinenza ai fini dell'imposta di registro si determina in base alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, non sulla base della qualificazione catastale.
  • La qualificazione catastale dell'area ha valore meramente formale e non esclude di per sé la configurabilità della pertinenza.
  • Le indicazioni contenute in circolari o prassi amministrative che introducono requisiti non previsti dalla legge (es. obbligo di menzione nell'atto o di corrispettivi separati) non possono porre un obbligo aggiuntivo al contribuente e non devono essere ritenute vincolanti dal giudice.
  • In contenziosi simili, il giudice valuterà le circostanze di fatto: la destinazione materiale, l'uso concreto, le dichiarazioni delle parti e gli elementi probatori che dimostrino la funzionalità della cosa rispetto all'immobile principale.
  • Prassi consigliata per il futuro: pur non essendo obbligatorie, indicare esplicitamente la pertinenzialità e, se possibile, i corrispettivi separati nell'atto può prevenire contestazioni amministrative, ma la loro assenza non significa automaticamente perdita del diritto alla qualificazione come pertinenza.

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