Cassazione Penale, Sentenza n. 6795/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di diritto e di motivazione relativo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in esito a sentenza ex art. 444 c.p.p.; il ricorrente ha sostenuto che, alla luce del d.lgs. 41/2016 e della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, l'automatismo della revoca non è più applicabile in tutti i casi di condanna per omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni stradali (art. 590-bis): fuori dalle ipotesi aggravate previste dalla norma, il giudice deve poter optare, motivandolo, per la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente (da 15 giorni a 4 anni). Il difensore ha inoltre rimarcato l'assenza di motivazione rispetto alla scelta della revoca tenuto conto delle circostanze concrete (assenza di provvedimenti amministrativi sul tratto, giovane età, incensuratezza, comportamento collaborativo).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, rinviando al Tribunale di Vicenza in diversa composizione affinché il giudice eserciti il proprio potere discrezionale e motivi la scelta tra revoca e sospensione alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 88/2019) e dei criteri concreti di gravità della condotta.
Norme richiamate
art. 222 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
Prevede la revoca della patente alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis; va interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, che limita l'automatismo consentendo al giudice, nei casi non aggravati, di applicare la sospensione invece della revoca.
art. 589-bis c.p.
Norma sull'omicidio colposo stradale; le ipotesi aggravate previste nei commi successivi giustificano l'applicazione della revoca di diritto, mentre nelle ipotesi non aggravate il giudice può valutare la sanzione accessoria più adeguata.
art. 590-bis c.p.
Norma sulle lesioni colpose stradali; analogamente all'art. 589-bis, le circostanze aggravanti comportano conseguenze più gravi sulle sanzioni accessorie, mentre in assenza di aggravanti il giudice ha discrezionalità.
sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art. 222 C.d.S. nella parte in cui non consente al giudice di applicare la sospensione della patente nei casi non aggravati, obbligando invece sempre alla revoca; ha quindi riconosciuto la necessità di valutazione e motivazione giudiziale.
art. 444 c.p.p.
Prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); tuttavia le sanzioni amministrative accessorie hanno natura autonoma e devono essere applicate e motivate dal giudice anche se la pena è concordata.
art. 606 comma 2 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la valutazione della motivazione circa le sanzioni amministrative accessorie rientra nell'ambito di impugnabilità delle sentenze ex art. 444 quando riguarda vizi di motivazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 18942/2019, Bruna; Sez. 4 n. 29179/2018, Stratta)
Richiamata per sottolineare che le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto alla pena e il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dall'accordo delle parti.
Massime di principio
- In ipotesi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la scelta e la motivazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione della patente) spettano comunque al giudice e non sono completamente vincolate dall'accordo tra le parti.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 la revoca della patente è obbligatoria solo nelle ipotesi di omicidio o lesioni stradali aggravate come previste dagli artt. 589-bis e 590-bis; negli altri casi il giudice deve poter valutare e motivare l'applicazione della sospensione.
- La mancata motivazione circa la scelta tra revoca e sospensione costituisce vizio rilevante e può determinare l'annullamento parziale della sentenza con rinvio per nuovo esame.
- Nella valutazione del carattere più o meno afflittivo della sanzione accessoria il giudice deve considerare fattori concreti: gravità della condotta, circostanze aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), precedenti dell'imputato, età, comportamento processuale e condizioni del luogo dell'incidente.
- Per il difensore, valorizzare l'assenza di aggravanti e circostanze attenuanti concrete (es. collaborazione, incensuratezza, condizioni della segnaletica stradale) è strategico per ottenere la sospensione anziché la revoca; per il PM, è possibile richiedere la revoca quando sussistono elementi di maggiore gravità.
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