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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19242/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento. Le spese non sono state liquidate per mancanza di attività difensiva dell'intimato. È stato altresì dato atto della soccombenza dell'Agenzia quanto al contributo unificato, con applicazione del regime della prenotazione a debito trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di un'impresa individuale per il recupero a tassazione, in relazione all'anno d'imposta 2005, di maggiori imposte e accessori, a seguito del disconoscimento della deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 39 e 41-bis DPR 600/1973, art. 2697 c.c., art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR, pur richiamando correttamente il principio di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, non avrebbe verificato i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, limitandosi a valorizzare l'effettiva esecuzione dei lavori e senza scrutinare la congruità della spesa e la prova dell'inerenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 19 DPR 633/1972, lamentando un'erronea applicazione del riparto dell'onere probatorio in materia di IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando, quanto alla deducibilità dei costi, che la CTR aveva accertato l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la loro riferibilità all'attività d'impresa, sulla base di plurimi indizi (pagamenti, contratti di appalto, dichiarazioni dei prestatori, esito del procedimento penale, assenza di rilievi sulla contabilità), e che le doglianze dell'Ufficio non attingevano specificamente il profilo della quantificazione/congruità del costo. Quanto all'IVA, la Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe all'Amministrazione provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario della frode fiscale; nella specie, la CTR aveva accertato in fatto l'assenza di consapevolezza del contribuente, con motivazione ritenuta congrua e insindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 39 DPR 600/1973

    Richiamato come norma asseritamente violata dall'Ufficio nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi la violazione nella decisione impugnata.

  • art. 41-bis DPR 600/1973

    Richiamato come norma asseritamente violata dall'Ufficio nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio: per la deducibilità dei costi il contribuente deve provare i fatti che collegano il costo all'attività d'impresa; in materia IVA, se l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche la consapevolezza del cessionario della frode, ferma la prova contraria del contribuente.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993

    I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se il cessionario era consapevole della frode, salvo il contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità o salvo che riguardino beni o servizi usati per commettere un delitto non colposo.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, in combinazione con il requisito dell'inerenza; la Corte rileva che la censura dell'Ufficio non colpisce specificamente il profilo della congruità/quantificazione.

  • art. 19 DPR 633/1972

    In tema di IVA e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; la Corte conferma che nel caso concreto tale onere era stato assolto in senso sfavorevole all'Ufficio dalla CTR.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo che difettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero se siano relativi a beni o servizi impiegati per commettere un delitto non colposo.
  • L'inerenza del costo è un giudizio qualitativo di correlazione concreta con l'attività d'impresa; la sproporzione o antieconomicità della spesa può costituire indizio del difetto di inerenza, ma non basta di per sé senza ulteriori elementi che rendano inattendibile la condotta del contribuente.
  • Il contribuente deve provare i fatti da cui desumere la riferibilità del costo all'impresa; se l'Amministrazione introduce elementi ulteriori contrari, essa deve a sua volta dimostrare il difetto di correlazione, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.
  • Una volta assolto tale onere da parte dell'Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito, se sorrette da motivazione coerente e basate su plurimi indizi, non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge quando la censura miri solo a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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