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Sentenza

Sentenza n. 1386/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione a) del provvedimento N.-OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Salerno - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: -OMISSIS-) presentata dalla società ricorrente; b) del provvedimento Prot. Uscita Prot. Uscita N. -OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto il medesimo contenuto del provvedimento cui al punto sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, i preavvisi di rigetto del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato richiesto dalla società, unitamente agli atti connessi e ai preavvisi di rigetto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società asseritamente ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, secondo quanto emerge dalla fase cautelare, l’inadeguatezza della valutazione della propria capacità economico-finanziaria. Tale valutazione sarebbe stata fondata essenzialmente sul criterio aritmetico del volume d’affari meno gli acquisti, senza considerare ulteriori dati contabili e le peculiarità dell’attività di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residence. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato un possibile fumus boni iuris, ordinando alla Prefettura di rideterminarsi previa acquisizione di un aggiornato parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, da rendere in contraddittorio con la società, e di una relazione sugli strumenti di verifica della solidità economico-finanziaria delle imprese esercenti la medesima attività. Successivamente, tuttavia, il legale rappresentante della società ha dichiarato di essere estraneo sia al procedimento amministrativo sia al giudizio, di non avere mai presentato l’istanza di nulla osta e di non avere conferito il mandato difensivo. La società convocata dall’Ispettorato non ha partecipato all’audizione e la Prefettura ha archiviato il procedimento per mancanza di una valida istanza di parte. È inoltre emersa l’assenza agli atti di una speciale procura alle liti riconducibile alla società apparentemente ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le sopravvenienze hanno fatto emergere l’estraneità del legale rappresentante della società al procedimento e al contenzioso, con conseguente difetto di interesse della società apparentemente ricorrente e difetto di legittimazione processuale del difensore. Il Collegio ha rilevato, in particolare, l’inesistenza della speciale procura prescritta dall’art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a. La precedente valutazione cautelare favorevole sul possibile vizio della verifica della capacità economica non è stata quindi esaminata nel merito, essendo venuto meno il presupposto soggettivo dell’azione e risultando inesistente una valida iniziativa datoriale. Le spese sono state compensate per la complessità e i confusi contorni della vicenda. La sentenza è stata trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina forense competente, in ragione della possibile rilevanza disciplinare della condotta del difensore, e alla Procura della Repubblica, per gli ipotizzabili profili di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti.

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza breve, dopo che le parti erano state sentite sulla possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

  • art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Speciale procura alle liti.

    L’assenza di una speciale procura riconducibile alla società apparentemente ricorrente ha concorso a determinare il difetto di legittimazione processuale del difensore e l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato dall’amministrazione resistente in relazione alla richiesta di condanna alle spese a carico del difensore per l’incauta proposizione del giudizio.

  • art. 94 c.p.c.

    Richiamato dall’amministrazione resistente quale base della richiesta di condanna personale del difensore alle spese.

  • art. 331, comma 4, c.p.p.

    Indicato quale base della trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica in presenza di ipotizzabili profili di responsabilità penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone e della società interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La proposizione di un ricorso amministrativo presuppone l’effettiva riferibilità dell’iniziativa processuale al soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio; quando il legale rappresentante nega di avere presentato l’istanza amministrativa e di avere promosso il ricorso, viene meno l’interesse concreto e attuale della società apparentemente ricorrente.
  • L’assenza della speciale procura alle liti richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. f), c.p.a. impedisce di riconoscere al difensore la legittimazione processuale necessaria per agire in nome e per conto della parte.
  • La verifica giudiziale della legittimità del diniego amministrativo non può utilmente svolgersi quando risulti inesistente l’originaria istanza di parte da cui il procedimento avrebbe dovuto trarre origine; in tal caso il ricorso è inammissibile per carenza dei presupposti soggettivi dell’azione, anche se nella precedente fase cautelare erano stati ravvisati profili di possibile fondatezza nel merito.
  • Quando dagli atti emergono possibili condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione della sentenza agli organi competenti, senza procedere esso stesso all’accertamento delle relative responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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