Sentenza n. 13777/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 641/2025 emessa dal Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 2801/2023, pubblicata in data 13/06/2025, notificata in data 09/08/2025 e passata in giudicato, nonché con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro n. 641/2025, passata in giudicato, con riferimento al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 641/2025 del Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro, pubblicata il 13 giugno 2025, notificata il 9 agosto 2025 e passata in giudicato. Ha dedotto e provato la definitività del titolo giudiziale e la mancata corresponsione delle somme dovute dal Ministero. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Cassino e la mancata ottemperanza dell'Amministrazione, anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il provvedimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, stabilendo ulteriori 60 giorni per l'esecuzione commissariale. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo che le penalità decorressero soltanto dall'eventuale inottemperanza successiva al decorso del termine assegnato di 60 giorni e fossero commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento.
art. 64, comma 2, c.p.a.
principio di non contestazione
La mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione ha concorso a fondare l'accertamento della mancata ottemperanza, unitamente alla prova documentale della definitività del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo e della sua mancata esecuzione consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
- La mancata contestazione specifica dell'Amministrazione può concorrere, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., all'accertamento della non ottemperanza del giudicato, quando il ricorrente abbia comunque dedotto e documentato la definitività del titolo e l'inadempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di protratta inottemperanza, assegnandogli un ulteriore termine per l'esecuzione del giudicato.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata in relazione al ritardo nell'esecuzione di un obbligo pecuniario; la penalità può essere fatta decorrere dal successivo inadempimento, dopo la scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, e parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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