Cassazione Civile, Ordinanza n. 29691/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha promosso un ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, pur avendo condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, avrebbe omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del ricorrente, nonostante in controricorso fosse stata formulata espressa richiesta in tal senso e vi fosse la dichiarazione di antistatario. Si chiedeva quindi di emendare il testo del provvedimento mediante l'inserimento della formula di distrazione delle spese a favore dell'avvocato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., ravvisando una mera svista nella mancata indicazione della distrazione delle spese, nonostante la decisione sulle spese fosse stata resa in conformità alla richiesta. Ha quindi ordinato la correzione dell'ordinanza n. 18811/2020, disponendo l'inserimento della formula "da distrarsi in favore dell'avv. Daniela Vigliotti che si dichiara antistatario" dopo la parola "legge" e prima del punto, e ha incaricato la cancelleria di annotare la correzione sull'originale.
Norme richiamate
artt. 287 e ss. c.p.c.
L'errore materiale è correggibile quando consiste in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione ma solo sulla sua rappresentazione grafica.
Massime di principio
- È emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale la divergenza tra la volontà decisoria effettivamente espressa dal giudice e la sua trascrizione testuale, quando si tratti di mera svista grafica e non di revisione del contenuto della decisione.
- La mancata indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ove la relativa richiesta risulti ritualmente formulata e la statuizione sulle spese sia stata comunque adottata, integra un errore materiale correggibile e non un errore di giudizio.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice deve limitarsi a rettificare l'atto nei punti in cui la rappresentazione scritta non corrisponde all'ideazione decisoria, senza modificare il contenuto sostanziale del provvedimento.
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