Cassazione Penale, Sentenza n. 11186/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, articolando tre motivi: i primi due per presunta violazione di legge (in relazione agli artt. 273 e 284 cod. proc. pen.), e il terzo per vizio di motivazione. La difesa sosteneva che il Tribunale non aveva valutato concretamente l'idoneita degli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura alternativa e non aveva provato l'attualita del rischio di reiterazione del reato, mancassero fatti recenti o comportamenti successivi a dimostrazione della persistente pericolosita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva motivato l'esigenza cautelare con dati oggettivi e attuali: le modalita professionali della commissione del fatto, il pesante casellario giudiziale con plurime condanne (fra cui evasioni) e carichi pendenti, nonche episodi recenti tra cui un arresto in flagranza e un'irrevocabile condanna per evasione del 25/10/2024. Quanto al controllo elettronico, la Corte ha confermato che il braccialetto e gli strumenti di controllo a distanza sono modalita esecutive degli arresti domiciliari e non misure autonome; se il giudice valuta inadeguati gli arresti domiciliari per la personalita o la condotta del soggetto, questa valutazione implica anche l'inidoneita del controllo elettronico. Il ricorso e stato rigettato, il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare la legittimita della misura cautelare; la Corte osserva che l'apprezzamento del pericolo di reiterazione deve fondarsi su dati oggettivi e attuali e che il Tribunale ha fornito tali elementi fattuali
art. 284 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano violazioni di legge e che la motivazione del Tribunale sia adeguata e basata su elementi concreti
art. 275-bis cod. proc. pen.
Il braccialetto e gli strumenti di controllo a distanza sono considerati modalita esecutive degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; quindi la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari implica, di regola, anche l'inidoneita del controllo elettronico
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmissione, per estratto, del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal comma 1-bis
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve poggiare su dati oggettivi e attuali; non e necessario indicare specifiche occasioni prossime di recidiva, ma una valutazione prognostica basata su modalita del fatto, personalita, contesto e tempo trascorso
- Pregresse condanne, specialmente per reati analoghi e per evasione, e fatti recenti come arresti in flagranza rafforzano la necessita della custodia cautelare
- Il controllo elettronico (braccialetto) e una modalita esecutiva degli arresti domiciliari e non una misura autonoma; se il giudice ritiene inadeguati gli arresti domiciliari, puo logicamente ritenere inefficace anche il controllo elettronico
- Il giudice e tenuto a motivare perche altre misure coercitive sarebbero inadeguate; questa motivazione puo essere diretta o risultare implicitamente dalla spiegazione dell'esclusiva idoneita della custodia cautelare
- In situazioni simili la difesa deve provare l'assenza di elementi oggettivi e recenti che giustifichino il rischio attuale, mentre l'accusa puo valorizzare modus operandi, casellario giudiziale e comportamenti recenti per sostenere la permanenza del pericolo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11175/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11176/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11177/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11178/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11179/2026 del 25/03/2026
- Sentenza penale · 25 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11181/2026 del 25/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →