Sentenza del 09/08/2017 n. 19831 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA operata da Promocard su una fattura emessa da Aegis Media Italia s.p.a. per cosiddetti "premi impegnativa" o "overcommission". Secondo l'Amministrazione, tali somme non remuneravano una specifica prestazione di servizi del centro media, ma costituivano attribuzioni patrimoniali gratuite, subordinate al raggiungimento di un determinato fatturato e quindi escluse dall'ambito IVA. L'Agenzia contestava inoltre la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione dichiarata dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione, ma ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha escluso che l'avviso fosse nullo per mancata allegazione degli accordi contrattuali, poiché tali documenti erano già legalmente conosciuti dalla contribuente, che li aveva sottoscritti. Nel merito, ha ritenuto che il premio non fosse il corrispettivo di una prestazione di servizi, mancando un'obbligazione di fare a carico del centro media e un nesso diretto tra servizio e compenso. Le somme sono state qualificate come mera cessione di denaro non imponibile ai fini IVA, con conseguente insussistenza del diritto alla detrazione dell'imposta indicata in fattura. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)
Sono escluse dall'imposta le cessioni di denaro.
Le somme corrisposte come premio, quando non rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, costituiscono mere attribuzioni monetarie escluse dall'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti o atti idonei a produrle.
L'imponibilità richiede una prestazione individualizzabile, un corrispettivo e un nesso diretto tra la prestazione e la somma percepita; la mera corresponsione di un premio non è sufficiente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Il pagamento rileva principalmente ai fini dell'esigibilità e della fatturazione, ma non sostituisce la necessità che esista una reale prestazione imponibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
L'obbligo di allegare i documenti richiamati nella motivazione dell'accertamento non opera quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
La motivazione per relationem dell'atto tributario è valida se il contribuente conosce già il documento richiamato o se il suo contenuto è comunque adeguatamente portato a conoscenza.
Codice civile, art. 1333
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.
L'accordo può essere qualificato come proposta contrattuale con obbligazioni a carico di una sola parte, perfezionabile salvo rifiuto del destinatario; il premio non diventa per ciò solo corrispettivo di un servizio.
Codice civile, art. 1355
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva meramente potestativa.
La condizione legata al raggiungimento del fatturato non è stata ritenuta meramente potestativa in senso nullo, poiché l'evento dipendeva dalla scelta del destinatario di aderire o meno alla proposta e non da un'obbligazione già assunta.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2, par. 1, lett. c), e 6, par. 1
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso; si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene.
L'operazione deve essere effettivamente onerosa e caratterizzata da uno scambio di reciproche prestazioni, valutando la realtà economica e commerciale oltre il solo dato formale del contratto.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 6, par. 2, lett. b)
Le prestazioni gratuite sono assimilate a quelle onerose solo in specifiche ipotesi di uso privato o estraneo all'impresa, non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- Ai fini IVA, una somma è imponibile come corrispettivo solo se remunera una prestazione di servizi concreta, individualizzabile e giuridicamente collegata al pagamento.
- Un bonus o premio commerciale subordinato al raggiungimento di un obiettivo non costituisce automaticamente il corrispettivo di un servizio: occorre verificare se il beneficiario abbia assunto una specifica obbligazione di fare e sia responsabile del suo inadempimento.
- Se il raggiungimento dell'obiettivo è previsto come semplice condizione per ottenere il premio, anziché come obbligazione contrattuale, la somma può essere qualificata come attribuzione patrimoniale gratuita o cessione di denaro esclusa dall'IVA.
- L'IVA esposta in una fattura non è detraibile se manca a monte un'operazione imponibile effettiva; il pagamento dell'imposta indicata in fattura non crea autonomamente il diritto alla detrazione.
- La motivazione di un avviso di accertamento per relationem può essere valida anche senza allegare documenti già integralmente conosciuti dal contribuente, soprattutto quando questi li abbia sottoscritti o ne abbia ricevuto precedente comunicazione.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio attraverso una censura formalmente prospettata come vizio di motivazione; è necessario indicare specificamente il fatto decisivo omesso e dimostrarne l'effettiva incidenza sull'esito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 1008 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 4966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →