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Sentenza

Sentenza n. 101/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento -del divieto di esercitare l’attività di -OMISSIS- Fasc. n. 3553/Area I bis prot. n. 134876 del 19/11/2021, emesso, ai sensi dell’art. 2, n. 1 del D.P.R. 19/12/2011, n. 481, dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente, notificato allo stesso per il tramite del Comune di Grotteria (RC) in data 01/12/2021 e di tutte le presupposte note informative ivi richiamate; - dell’ordinanza del Comune di Grotteria (Rc) – Ufficio Commercio prot. n. -OMISSIS- del 01/12/2021, recante l’immediato divieto di prosecuzione delle attività ivi indicate e già precedentemente avviate previa trasmissione di regolari segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) da parte del ricorrente, aventi ad oggetto l’attività di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202100641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di esercizio dell'attività soggetta a SCIA e conseguente ordinanza comunale di immediata cessazione dell'attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di prosecuzione dell'attività adottato dalla Prefettura ai sensi del d.P.R. n. 481/2001 e la conseguente ordinanza comunale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che il giudizio prefettizio di inaffidabilità fosse fondato sulla mera frequentazione di soggetti controindicati, circostanza asseritamente inevitabile in un piccolo centro abitato, e su una nota informativa contenente un parere contrario non adeguatamente motivato. Ha infine dedotto l'illegittimità derivata e i vizi propri dell'ordinanza comunale, quale atto consequenziale al divieto prefettizio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'omessa comunicazione di avvio non comporta automaticamente l'annullabilità del provvedimento: ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 occorre verificare se il privato abbia allegato elementi idonei a dimostrare che il contenuto dell'atto avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente si è limitato a denunciare il vizio formale senza indicare circostanze favorevoli che avrebbero potuto incidere sull'esito; inoltre, la natura cautelare e preventiva della misura, posta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, giustifica l'omissione delle garanzie partecipative. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudizio prefettizio di inaffidabilità non si fondava soltanto sulle frequentazioni, ma su una pluralità convergente di elementi: numerosi precedenti di polizia e condanne o procedimenti riguardanti, tra l'altro, armi, ricettazione e sostanze stupefacenti, oltre alla frequentazione di soggetti controindicati. Il ricorrente non ha contestato specificamente tali precedenti e ha dedotto in modo generico l'inevitabilità delle frequentazioni in un piccolo paese. Il Collegio ha riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza un'elevata discrezionalità nella valutazione preventiva della buona condotta e dell'affidabilità, precisando che il requisito non si esaurisce nell'assenza di condanne penali e può essere escluso anche da frequentazioni o comportamenti idonei a far dubitare dell'affidabilità. L'ordinanza comunale è stata ritenuta consequenziale e vincolata rispetto al divieto prefettizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre oneri di legge in favore del Ministero dell'Interno; nulla spese nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta come vizio del procedimento prefettizio, ma non ha condotto all'annullamento dell'atto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il vizio partecipativo non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento; la disposizione consente di escludere l'annullamento quando il contenuto dell'atto era vincolato o comunque non avrebbe potuto essere diverso, considerando l'effettivo pregiudizio arrecato al privato.

  • art. 1 d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481

    L'esercizio dell'attività di -OMISSIS- è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    L'attività è soggetta a SCIA da presentare al comune competente.

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481

    Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza.

    La norma attribuisce al prefetto il potere di vietare o sospendere l'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza, anche in relazione alla carenza del requisito di buona condotta.

  • art. 11, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta.

    Il requisito della buona condotta costituisce presupposto per il mantenimento del titolo o dell'attività soggetta al controllo di pubblica sicurezza e può essere valutato in chiave preventiva sulla base di precedenti, frequentazioni e comportamenti complessivi.

  • art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato quale fondamento della SCIA per l'esercizio dell'attività.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l'annullabilità del provvedimento amministrativo: il giudice deve verificare, anche alla luce delle allegazioni del ricorrente, se il contenuto dell'atto avrebbe potuto essere diverso e se la violazione abbia arrecato un effettivo pregiudizio sostanziale.
  • Nell'esercizio dei poteri preventivi di pubblica sicurezza, la valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del titolare di un'attività soggetta a SCIA è connotata da ampia discrezionalità amministrativa e può fondarsi su una pluralità convergente di precedenti, comportamenti e frequentazioni, senza richiedere la prova di un abuso già verificatosi.
  • Il requisito della buona condotta previsto dall'art. 11, comma 2, TULPS non coincide con la mera assenza di condanne penali: può risultare carente anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di altri elementi idonei a far dubitare dell'affidabilità del richiedente.
  • Una contestazione generica delle frequentazioni con soggetti controindicati non è idonea a infirmare un provvedimento prefettizio motivato anche sulla base di numerosi e gravi precedenti di polizia, se questi ultimi non sono specificamente contestati dal ricorrente.
  • Quando il comune riceve una SCIA per un'attività il cui esercizio è vietato o sospeso dal prefetto per ragioni di pubblica sicurezza, il conseguente provvedimento comunale di cessazione dell'attività costituisce atto consequenziale e vincolato rispetto alla determinazione prefettizia.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaSCIA e liberalizzazioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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