Cassazione Penale, Sentenza n. 23932/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto due richieste: in via principale, la revoca del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di patteggiamento del 7 novembre 2014; in via subordinata, il riconoscimento della continuazione tra il reato definito con quella sentenza e il reato oggetto di successiva condanna del 13 luglio 2021. Il ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 164, 168 e 168-bis c.p., 444 c.p.p., e vizi motivazionali, sostenendo che la recidiva non fosse stata contestata e non potesse essere usata come presupposto per la revoca, che vi fosse violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e che l'annullamento parziale della prima sentenza sulle pene accessorie impedisse la revoca; 2) violazione dell'art. 168 c.p., assumendo che il reato della seconda sentenza fosse stato commesso prima dei fatti del 2021 richiamati nel ricorso; 3) violazione dell'art. 81 c.p. e motivazione apparente per il diniego della continuazione, con l'argomento che la sola distanza temporale non esclude il medesimo disegno criminoso e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare tutti gli elementi emergenti dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché fondato su un errore di rappresentazione: la data del 13 luglio 2021 indicava la data della seconda sentenza, non la data di commissione del reato, sicché la revoca della sospensione condizionale risultava correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Ha poi ritenuto generiche e non confrontate con la motivazione dell'ordinanza le censure sulla continuazione, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva escluso il medesimo disegno criminoso per la significativa distanza spazio-temporale e per la mancanza di specifiche allegazioni difensive. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di patteggiamento del 2014 e del giudicato su cui si innestava la successiva esecuzione.
art. 163 c.p.
norma che disciplina la sospensione condizionale della pena, cui si riferisce il beneficio revocato.
art. 164 c.p.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella gestione del beneficio e della recidiva.
art. 168 c.p.
la revoca della sospensione condizionale è stata ritenuta correttamente disposta perché la condannata ha riportato una nuova condanna per un delitto commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza beneficiata.
art. 168-bis c.p.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 81 c.p.
richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione e al requisito del medesimo disegno criminoso.
art. 521 c.p.p.
evocato dalla difesa per lamentare un asserito utilizzo della recidiva come presupposto non contestato, ma la censura è stata ritenuta inconferente/generica.
art. 522 c.p.p.
evocato dalla difesa nel medesimo contesto dell'asserita violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
parametro di ricorso per il vizio di motivazione, ritenuto però non utilmente articolato.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando il condannato riporti, entro il termine di legge, una nuova condanna per un delitto commesso dopo la sentenza beneficiata; ai fini dell'art. 168 c.p. rileva la data di commissione del nuovo reato, non la data della successiva sentenza che lo accerta o lo definisce.
- Il ricorso per cassazione che contesti la revoca del beneficio deve confrontarsi con il reale contenuto del giudicato e con la motivazione dell'ordinanza impugnata: un errore sulla data o sul significato degli atti rende il motivo manifestamente infondato.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede allegazioni concrete e specifiche sul medesimo disegno criminoso; la mera deduzione astratta che la distanza temporale non sia di per sé decisiva non basta a scardinare una motivazione che valorizzi il divario spazio-temporale e l'assenza di elementi positivi contrari.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitino ad affermazioni generiche, apodittiche o eccentriche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, senza un effettivo confronto critico con essa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, seguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sul versamento alla Cassa delle ammende.
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