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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28220/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di calunnia per una denuncia presentata il 26/11/2013, articolando tre motivi: 1) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine era già decorso il 26/05/2021; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della responsabilità, contestando che la Corte avrebbe errato nel ritenere la consapevolezza della falsità dell'accusa e nell'affidarsi in modo indebito alle dichiarazioni della persona offesa e di una teste (con critiche sulla confusione di importi e sulla presenza di rapporti di lavoro conflittuali e di un infortunio); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova del dolo, sostanzialmente riproposizione delle censure del secondo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza delle censure: tenuto conto della sospensione del decorso del termine di prescrizione disposta all'udienza del 17/03/2017 per adesione del difensore all'astensione collettiva fino all'udienza del 16/01/2018, il reato si è estinto il 11/03/2022, cioè successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata del 07/12/2021, per cui la dedotta prescrizione anteriore alla sentenza risultava infondata. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e della prova; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello puntuale, coerente e priva di illogicità tali da giustificare intervento di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso); Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 (Bosco); Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri); Sez. 3, n. 10163 del 12/03/2002 (Lombardozzi) - riferimenti presenti nella motivazione

    Principio consolidato secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e non annulla la decisione del merito per una mera diversa interpretazione dei fatti; è ammesso il sindacato solo in presenza di vizi logico-giuridici della motivazione.

  • Regole sulla prescrizione e sulla sospensione per adesione dell'avvocato all'astensione collettiva

    La sospensione disposta per adesione del difensore all'astensione collettiva va computata ai fini del decorso della prescrizione; il computo corretto può modificare la data di estinzione e incidere sulla rilevanza della prescrizione rispetto alla data della sentenza.

Massime di principio

  • Quando si deduce la prescrizione in sede di impugnazione è fondamentale calcolare attentamente tutti i periodi di sospensione e interruzione (ad es. astensioni collettive dei difensori) prima di affermare la estinzione del reato anteriore alla sentenza impugnata.
  • La Cassazione non è il luogo per ottenere una nuova valutazione dei fatti o della credibilità delle prove: i motivi che richiedono una diversa lettura della prova senza censurare vizi formali o logico-giuridici della motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • Per contestare la motivazione è necessario mostrare errori logico-giuridici evidenti, omissioni rilevanti o contraddizioni nella decisione del merito; argomentazioni generiche o alternative non sono sufficienti.
  • Le decisioni che si basano su più dichiarazioni coerenti e su elementi di riscontro oggettivi sono difficili da rovesciare in cassazione; occorre dimostrare concretamente la manifesta inattendibilità o contraddittorietà delle fonti probatorie.
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese, al pagamento di somme a titolo di ammenda e al rimborso delle spese civili: valutare il rapporto rischio/beneficio prima di proporre ricorso in cassazione.

Testo integrale

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