L.R. Sicilia 12/2002
Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’affidamento dei servizi marittimi per le isole minori della Sicilia tramite gare pubbliche e contratti di servizio fino a 5 anni, con regole su bandi, tariffe, requisiti dei vettori, controlli e un tavolo permanente di concertazione. Prevede anche stanziamenti per il 2002-2004 per trasporti e motorizzazione civile.
Collegamenti marittimi con le isole minori siciliane e misure finanziarie per i trasporti
Collegamenti marittimi con le isole minori siciliane e misure finanziarie per i trasporti
La legge regionale siciliana riorganizza l’affidamento dei servizi marittimi verso le isole minori, introducendo un sistema concorsuale basato su criteri di economicità ed efficienza, e affianca a ciò alcune autorizzazioni di spesa per il settore dei trasporti. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.
Affidamento dei servizi marittimi
L’Assessore regionale competente deve individuare la rete dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del quadro comunitario e nazionale richiamato dalla legge. La scelta dei vettori avviene mediante procedure concorsuali per appalti di servizi pubblici.
Le gare sono aggiudicate al prezzo più basso, tenendo conto anche dei requisiti richiesti per i vettori. L’esercizio dei servizi è regolato da contratti di servizio di durata non superiore a cinque anni; non sono ammesse proroghe dei contratti in scadenza, salvo comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.
Bandi di gara e contenuti obbligatori
Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni emana i bandi di gara per l’affidamento dei servizi. I bandi devono essere costruiti in modo da garantire:
- il trasporto di persone, con o senza veicoli al seguito;
- il trasporto di automezzi con autista destinati alle merci;
- per i servizi con navi traghetto, anche corse per merci speciali o pericolose, nel rispetto della normativa di sicurezza, così da assicurare gli approvvigionamenti alle isole.
I bandi devono inoltre indicare:
- reti dei servizi da affidare;
- tariffe applicabili sulle tratte;
- obblighi su livello e frequenza dei servizi;
- requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l’abilitazione armatoriale;
- numero e caratteristiche tecniche minime delle unità navali, con attenzione alla sicurezza del trasporto di passeggeri e mezzi;
- rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera e delle condizioni sul personale di bordo previste dalla normativa richiamata;
- adeguata fideiussione;
- importo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta fissato dall’amministrazione.
Vigilanza e controllo
La vigilanza e il controllo sui servizi sono affidati al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni. I funzionari incaricati ricevono una tessera identificativa che consente controllo, vigilanza e libera circolazione sui mezzi in esercizio, per verificare il rispetto delle modalità operative previste dai bandi.
Tavolo permanente di concertazione
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito presso la Presidenza della Regione un tavolo di concertazione permanente sulle problematiche delle isole minori siciliane. Ne fanno parte il Presidente della Regione o un suo delegato, un rappresentante per ciascun comune delle isole minori e il responsabile dell’ufficio per le isole minori.
Il tavolo esprime valutazioni sulle scelte programmatiche relative agli interventi strutturali per le isole minori.
Disposizioni finanziarie per i collegamenti marittimi
Dal momento dell’attivazione del nuovo sistema di affidamento mediante procedure concorsuali, la legge autorizza la spesa di:
- 24.015 migliaia di euro per il 2003;
- 23.757 migliaia di euro per il 2004.
La copertura è prevista nel bilancio pluriennale regionale indicato dalla legge.
Ulteriori stanziamenti per il settore trasporti
Per il 2002 sono autorizzate ulteriori spese:
- 500 migliaia di euro per le finalità del piano regionale dei trasporti richiamato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
- 200 migliaia di euro per l’informatizzazione degli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia.
La legge indica anche le relative fonti di copertura nel bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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