L.R. Sicilia 13/2002
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana adegua la disciplina di taxi e noleggio con conducente: chiarisce l’ambito della l.r. 29/1996, consente l’adeguamento dei posti per gli NCC fino a 16, istituisce il ruolo dei conducenti presso le CCIAA con requisiti, esami e revisione, disciplina i contributi annui di gestione e alcuni criteri per licenze e autorizzazioni. Prevede anche norme transitorie per gli elenchi arretrati 1998-1999.
Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza in Sicilia
Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza in Sicilia
La legge regionale interviene sulla disciplina siciliana di taxi e noleggio con conducente, modificando e integrando la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29. L’ambito resta limitato alla Regione Siciliana e agli autoservizi pubblici non di linea previsti dalla normativa statale di riferimento.
Ambito applicativo e coordinamento con la normativa statale
Le disposizioni della l.r. 29/1996 devono intendersi riferite agli autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 21/1992, cioè taxi e noleggio con conducente. La legge regionale coordina quindi la disciplina locale con quella statale di settore.
Regolamenti comunali e capacità dei veicoli NCC
I regolamenti previsti dalla normativa regionale possono stabilire, senza modificare il numero delle licenze concedibili, un adeguamento dei posti disponibili su ciascuna autovettura destinata al noleggio con conducente. Il limite massimo è fissato in sedici posti complessivi, autista compreso.
Commissioni provinciali per l’accertamento dell’idoneità
Le commissioni per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della camera di commercio. Ne fanno parte:
- il presidente della camera di commercio o un delegato, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dei tassisti;
- due rappresentanti degli esercenti NCC;
- due ufficiali di polizia municipale designati dal comune capoluogo;
- il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell’Assessorato regionale, o un delegato.
La segreteria è affidata a un funzionario della camera di commercio. Le commissioni durano tre anni dalla data del decreto di nomina e si rinnovano con le stesse modalità della prima costituzione.
Ruolo dei conducenti presso le camere di commercio
È istituito presso le camere di commercio il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Il ruolo è articolato in quattro sezioni:
- autovetture;
- motocarrozzette;
- natanti;
- veicoli a trazione animale.
L’iscrizione nel ruolo è requisito indispensabile per ottenere la licenza taxi o l’autorizzazione NCC ed è necessaria anche nei casi di conduzione previsti dalla legge statale. La domanda di iscrizione è presentata alla camera di commercio competente per provincia.
Iscrizione di diritto per titolari e operatori già attivi
Sono iscritti di diritto, su domanda, nella sezione competente del ruolo provinciale:
- i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della legge, di licenza taxi o autorizzazione NCC, se in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti;
- i soggetti che, alla data del 30 aprile 2002, abbiano svolto negli ultimi cinque anni almeno due anni complessivi di servizio come familiari collaboratori, sostituti del titolare taxi o NCC, dipendenti di impresa NCC o sostituti del dipendente.
La domanda deve essere presentata alla camera di commercio territorialmente competente indicando la sezione richiesta.
Requisiti per l’iscrizione nel ruolo
L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti professionali e morali e al superamento dell’esame di idoneità.
Tra i requisiti professionali sono richiesti:
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
- per autovetture e motocarrozzette, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- per natanti, patente nautica;
- per veicoli a trazione animale, i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione del codice della strada.
Tra i requisiti morali è richiesto il non aver riportato condanne irrevocabili a pena complessiva superiore a due anni per determinati delitti non colposi e il non essere sottoposti a misure di prevenzione relative a tali reati; tali condizioni cessano solo con riabilitazione o misura amministrativa con efficacia riabilitativa.
Domanda, esame di idoneità e controlli
La domanda di iscrizione va presentata da cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione europea alla camera di commercio della provincia in cui si intende essere iscritti. Deve indicare i dati anagrafici e contenere:
- la dichiarazione del possesso dei requisiti;
- la domanda di partecipazione all’esame di idoneità.
L’esame comprende una prova scritta, anche con quesiti a risposta preordinata, e un colloquio orale su geografia della Sicilia, toponomastica locale, norme sui veicoli, sicurezza stradale e regolamenti comunali taxi/NCC.
La commissione trasmette i verbali alla camera di commercio, che verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, se i controlli sono positivi, iscrive l’avente titolo nel ruolo.
Revisione del ruolo e cancellazione o sospensione
Il ruolo è soggetto a revisione periodica per verificare la permanenza dei requisiti. Gli iscritti devono comunicare l’eventuale perdita, temporanea o definitiva, dei requisiti. I provvedimenti di cancellazione o sospensione adottati dalla camera di commercio sono comunicati agli enti interessati per i provvedimenti di competenza.
Prelevamento dell’utente e ambito del servizio
Il prelevamento dell’utente deve avvenire esclusivamente dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l’autorizzazione NCC, per qualunque destinazione, con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, salvo la disciplina speciale richiamata dalla norma.
Contributo regionale per le spese di gestione
La Regione sostiene l’attività di taxi e NCC con un contributo forfettario annuo sulle spese di gestione dell’autoveicolo, pari a euro 619,75, corrisposto in un’unica soluzione. Il contributo è erogato dall’Assessorato regionale competente direttamente agli aventi diritto sulla base di elenchi annuali, certificati dai comuni o dagli enti di area metropolitana, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.
Regime transitorio per i contributi arretrati
In prima applicazione, per il pagamento del pregresso relativo agli anni 1998 e 1999, gli aventi diritto devono presentare gli elenchi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Commissione regionale consultiva
L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a istituire, con proprio decreto e sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, la commissione regionale consultiva prevista dalla legge statale di settore.
Criteri per il rilascio di licenze e autorizzazioni
Le licenze e le autorizzazioni devono essere rilasciate mediante concorso e solo a persone fisiche. Non è ammesso il cumulo di licenze in capo al medesimo soggetto, anche se rilasciate da comuni diversi.
Costituisce titolo valutabile per il rilascio:
- l’aver svolto servizio taxi come sostituto alla guida del titolare per almeno dodici mesi;
- l’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno dodici mesi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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