L.R. Sicilia 5/2002
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia le strade e rotte del vino, i relativi comitati, musei, centri di accoglienza, segnaletica e contributi. Introduce inoltre norme urgenti sull’inventario viticolo, adeguando la disciplina regionale ai registri AGEA e prevedendo deroghe per la vendemmia 2002. Contiene infine misure finanziarie e disposizioni per il settore agricolo riferite soprattutto al 2002.
Strade e rotte del vino, inventario viticolo e misure per il settore agricolo in Sicilia
Strade e rotte del vino, inventario viticolo e misure per il settore agricolo in Sicilia
La legge regionale siciliana promuove la valorizzazione turistica e produttiva dei territori a vocazione vitivinicola, disciplina l’organizzazione delle “Strade del vino” e introduce aggiornamenti urgenti sulla gestione dell’inventario viticolo della Sicilia. Contiene inoltre disposizioni finanziarie e misure settoriali con effetti in gran parte connessi al 2002.
Strade e rotte del vino: finalità e ambito
La Regione siciliana promuove e disciplina la realizzazione delle Strade del vino come itinerari turistici nei quali insistono vigneti, cantine, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende di produzioni tipiche e strutture ricettive, oltre a valori naturali, culturali e ambientali. L’obiettivo è valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola e incrementare l’offerta turistica integrata. Le Strade possono comprendere territori relativi a più vini DOC e IGT e, per i collegamenti con la fascia costiera e le isole minori, è prevista anche una continuità territoriale assicurata mediante simboli identificativi e punti informativi sui mezzi marittimi e nei porti.
Costituzione, riconoscimento e simboli identificativi
La costituzione di una Strada avviene su iniziativa di un comitato promotore formato da aziende vitivinicole, enti locali e altri soggetti pubblici e privati; deve comunque aderirvi almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità interessati. Il presidente del comitato è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste deve emanare il disciplinare tipo, basato sullo schema predisposto dall’Istituto regionale della vite e del vino e contenente i requisiti di qualità.
Il comitato promotore presenta istanza di riconoscimento con il disciplinare conforme al tipo e con le sottoscrizioni di impegno dei soggetti aderenti. L’Assessore decide entro 120 giorni dalla domanda; il termine può essere interrotto una sola volta per chiarimenti e, se decorre inutilmente, il riconoscimento si intende concesso. In caso di più comitati per la stessa Strada, è preferito quello con la maggiore produzione vinicola di qualità riferibile alla Strada. Per ogni Strada viene inoltre riconosciuto uno specifico simbolo identificativo, definito secondo i criteri del disciplinare tipo; l’Istituto regionale della vite e del vino predispone il simbolo regionale, approvato dall’Assessore.
Comitati di gestione e guide enoturistiche
Entro 90 giorni dal riconoscimento, i comitati promotori devono trasformarsi in comitati di gestione; in caso contrario decadono dal riconoscimento. I comitati di gestione possono essere aperti anche a soggetti esterni al comitato promotore, fermo restando il requisito di partecipazione minima delle aziende vitivinicole.
I comitati di gestione:
- realizzano e gestiscono la Strada nel rispetto del disciplinare;
- diffondono la conoscenza della Strada con le organizzazioni vitivinicole locali e altri soggetti interessati;
- collaborano con Regione ed enti locali per l’inserimento della Strada negli strumenti di promozione turistica;
- vigilano sull’attuazione delle iniziative e sul rispetto dei requisiti di qualità.
Nell’ambito delle Strade operano guide enoturistiche abilitate come guide turistiche e formate con corsi specifici, secondo requisiti minimi stabiliti con decreto assessoriale. È istituito presso le camere di commercio un registro professionale delle guide enoturistiche della Regione siciliana.
Attività di ospitalità, cantine, enoteche e regime agrituristico
Le attività di ricezione, ospitalità, degustazione dei prodotti aziendali e organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito delle Strade possono essere ricondotte all’agriturismo secondo la legislazione regionale vigente. Le cantine e le enoteche aderenti al disciplinare possono effettuare presentazione, degustazione e mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.
Enoteca regionale della Sicilia
È istituita l’Enoteca regionale della Sicilia, realizzata con fondi e modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. La costituzione avviene con atto pubblico, promosso dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste. Possono aderire associazioni riconosciute di produttori vitivinicoli ed enti pubblici e privati operanti nel settore; gli oneri di costituzione e gestione sono a carico dei partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.
L’Enoteca ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e una nella Sicilia orientale, e svolge funzioni di:
- presentazione di una selezione di vini regionali in sede idonea, ampia e con adeguati requisiti storici e architettonici;
- valorizzazione, promozione della conoscenza e del consumo dei vini siciliani, anche mediante degustazione e vendita;
- organizzazione di corsi e stage formativi;
- promozione della cultura vitivinicola attraverso materiale informativo ed editoriale.
Per la realizzazione possono essere utilizzati immobili del patrimonio regionale o immobili messi gratuitamente a disposizione dagli enti locali. L’Enoteca può aderire a Enoteche nazionali e l’Assessore impartisce direttive per coordinarne l’attività con quella dell’Istituto regionale della vite e del vino.
Musei della vite e del vino
In ciascuna Strada può essere istituito un museo della vite e del vino da parte del comitato di gestione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati. Il responsabile scientifico del museo deve far parte del comitato di gestione della Strada. La collezione deve essere unica nell’ambito della Strada e originale a livello regionale.
Il museo ha anche finalità didattiche ed educative sulla cultura della produzione vitivinicola della Strada e può includere un’enoteca dell’area vitivinicola con selezione dei vini della Strada, degustazione e vendita di vini e prodotti tipici. Regione ed enti locali possono concedere gratuitamente immobili del proprio patrimonio, anche ristrutturati; il museo può essere sede di uno dei centri di informazione e accoglienza. La gestione è finanziata con i proventi delle attività espositive e con donazioni e finanziamenti privati a finalità pubblicitaria e promozionale.
Centri di informazione e accoglienza
I comitati di gestione istituiscono centri di informazione e accoglienza della Strada, anche avvalendosi di organismi locali di promozione turistica e culturale. I centri forniscono informazioni sull’area vitivinicola, sulle caratteristiche della Strada e sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti aderenti. Possono vendere prodotti editoriali e materiale turistico nel rispetto della normativa regionale sul commercio e possono anche offrire pacchetti turistici di breve durata, per conto di strutture pubbliche e private, previa convenzione. L’attività dei centri può essere finanziata anche mediante corrispettivi per i servizi resi ai soggetti aderenti.
Requisiti di qualità e segnaletica
Ai fini della legge si applicano i requisiti minimi di qualità fissati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi della legge n. 268/1999. Requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste.
La segnaletica specifica delle Strade è realizzata dai comitati di gestione sulla base del modello predisposto dall’Istituto regionale della vite e del vino e approvato dall’Assessore. Comuni e province provvedono alla localizzazione e posa della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.
Contributi e finanziamenti per le Strade del vino
L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste può concedere contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per:
- creazione del simbolo identificativo della Strada e della segnaletica specifica;
- creazione o adeguamento dei centri di informazione e accoglienza;
- creazione di musei della vite e del vino, anche tramite ampliamento e allestimento di musei esistenti, con il limite di un solo museo finanziabile per Strada;
- adeguamento ai requisiti di qualità;
- creazione del simbolo identificativo regionale e di materiale divulgativo, informativo e multimediale sulle Strade.
I contributi per simboli, centri e musei possono essere concessi a comitati di gestione, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, fino al 50% dell’investimento e comunque entro i limiti massimi di 25.000 euro per simboli e centri e 55.000 euro per i musei. Per i musei la priorità è: comitati di gestione, poi enti locali, poi altri soggetti. I contributi per l’adeguamento ai requisiti di qualità sono destinati alle aziende vitivinicole interessate ad aderire a una Strada, fino al 50% dell’investimento e comunque entro 25.000 euro. I contributi per il simbolo regionale e il materiale divulgativo sono concessi all’Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50% della spesa, fino a 30.000 euro.
Disposizioni finanziarie e limiti comunitari
Le assegnazioni annuali previste dalla legge n. 268/1999 sono iscritte nel bilancio regionale e destinate alle finalità sopra indicate. Per l’esercizio 2002 è inoltre autorizzata una spesa aggiuntiva di 250.000 euro, sia in competenza sia in cassa, finanziata mediante riduzione di una spesa già autorizzata dalla legge regionale n. 2/2002.
I contributi che rientrano negli aiuti di Stato agricoli sono concessi nei limiti della regola de minimis. Gli altri aiuti a iniziative promozionali sono limitati a 100.000 euro per tre anni e subordinati alle condizioni degli orientamenti comunitari e dell’autorizzazione comunitaria, nonché alle procedure di cui all’articolo 88 del Trattato CE.
Contributi de minimis a ristoratori e associazioni
L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste può concedere, nei limiti de minimis, contributi alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualità cui fanno riferimento le Strade. Per questa finalità è autorizzata per il 2002 una spesa di 25.000 euro.
Norme urgenti sull’inventario viticolo della Sicilia
La legge interviene sulla disciplina regionale del 1984 in materia di anagrafe e inventario vitivinicolo, abrogando integralmente gli articoli 2, 3 e 4 di quella legge e sostituendo varie disposizioni per allinearle al sistema AGEA e alla normativa comunitaria sul potenziale viticolo.
In particolare, vengono ridefinite le competenze del servizio competente, che deve curare la raccolta, elaborazione e controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali sull’anagrafe vitivinicola, sul consumo di zucchero a livello comunale e sulla documentazione prevista, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati relativi all’inventario viticolo trasmessi dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura tramite attrezzature informatiche.
Le funzioni dell’ufficio competente comprendono ora anche:
- la tenuta dell’anagrafe vitivinicola;
- il rilascio di certificazioni attestanti l’iscrizione all’anagrafe.
I dati del vecchio albo comunale dei vigneti e delle sezioni dell’anagrafe vitivinicola sono sostituiti dai dati delle dichiarazioni delle superfici vitate modello B1 fornito da AGEA, in applicazione della disciplina comunitaria. Anche l’albo regionale dei vigneti è sostituito dalle risultanze della banca dati regionale fornita da AGEA per la costituzione dell’inventario produttivo viticolo. Vengono inoltre abrogate alcune previsioni relative all’anagrafe e ai relativi adempimenti, e l’Assessore è incaricato di individuare con successivi provvedimenti le nuove competenze comunali e le iniziative necessarie per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario del potenziale viticolo in Sicilia.
Deroga per la vendemmia 2002 nelle cantine sociali
In deroga alla disciplina previgente, esclusivamente per la vendemmia 2002, il catastino soci delle cooperative cantine sociali, redatto secondo i modelli B e C indicati dal decreto dirigenziale richiamato, con l’indicazione delle quantità e dei tipi di uva conferiti, deve essere inviato al Servizio competente entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di conferimento e comunque non oltre il termine per la dichiarazione di produzione vitivinicola.
Conferimento dell’uva alle cooperative dalla vendemmia 2002
A decorrere dalla vendemmia 2002, presso gli organismi cooperativi può essere conferita l’uva proveniente da ciascuna unità vitata dichiarata ai fini della predisposizione dell’inventario del potenziale viticolo secondo la normativa comunitaria richiamata.
Indennità compensativa, agricoltura biologica e bilanci di enti regionali
Viene modificata la disciplina regionale richiamata in materia di indennità compensativa, sostituendo il riferimento alle indennità compensate con quello all’indennità compensativa pregressa prevista dalla legge regionale n. 32/2000. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 2/2002 per le lettere a) e b) dell’articolo richiamato sono destinati alla copertura della prima annualità degli interventi della misura F1B del Piano di sviluppo rurale attuativo del regolamento CE n. 1257/1999; per gli esercizi successivi la quantificazione è demandata alla legge finanziaria.
Le disposizioni relative al bilancio previsione dell’ESA si applicano anche all’esercizio finanziario 2002.
Attività dell’Istituto regionale della vite e del vino
L’Istituto regionale della vite e del vino svolge le attività promozionali di propria competenza nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa regionale richiamata e dalla relativa autorizzazione comunitaria. Per il 2002 è autorizzata l’erogazione dell’intero stanziamento di alcuni capitoli del bilancio regionale, anche in deroga a una precedente disciplina sui limiti di erogazione.
Regime transitorio
I soggetti promotori di strade del vino già costituiti con atto pubblico al 31 dicembre 2001 possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, a condizione di adeguarsi ai requisiti e alle condizioni introdotti dalla nuova disciplina.
Obsolescenza dell’atto
La legge appare oggi in larga parte riferita a interventi, finanziamenti e adempimenti del 2002, a una disciplina tecnica poi superata dall’evoluzione normativa sul settore vitivinicolo e da misure transitorie ormai esaurite. La parte sulle Strade del vino ha contenuto strutturale, ma molte disposizioni economiche e operative risultano storicamente datate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 ago 2002L.R. Sicilia 6/2002
- Legge · 2 ago 2002L.R. Sicilia 7/2002
- Legge · 9 ago 2002L.R. Sicilia 13/2002
- Legge · 9 ago 2002L.R. Sicilia 12/2002
- Legge · 9 ago 2002L.R. Sicilia 11/2002
- Legge · 9 ago 2002L.R. Sicilia 10/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →