L.R. Sicilia 9/2002
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina incentivi all’occupazione, proroghe e modifiche in materia di lavoro e formazione, interventi per beni culturali e istruzione, e numerose autorizzazioni di spesa per il solo esercizio 2002 (con alcuni effetti fino al 2004). Molte misure sono oggi legate a scadenze già concluse e quindi di scarso rilievo applicativo attuale.
Norme regionali su lavoro, cultura, istruzione e varie disposizioni finanziarie in Sicilia
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione e disposizioni varie
La legge regionale siciliana interviene su tre grandi aree: lavoro, beni culturali e istruzione, oltre a una serie di disposizioni finanziarie e modificative di leggi regionali previgenti. Gran parte degli interventi è limitata all’esercizio 2002 oppure a termini ormai scaduti, con conseguente ridotta utilità applicativa attuale.
Lavoro: incentivi all’occupazione, formazione e sostegni finanziari
La disciplina principale riguarda un contributo annuale per i datori di lavoro che creano nuova occupazione stabile rispetto alla media dei sei mesi precedenti. Il contributo è pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità lavorativa, destinato alla formazione iniziale e continua, ed è ridotto proporzionalmente in caso di assunzione a tempo indeterminato part-time.
Sono previsti diversi requisiti e limiti:
- non si computano, nel calcolo della media occupazionale, apprendisti, assunti con contratto di formazione e lavoro, lavoratori a termine e soggetti in riallineamento retributivo e contributivo;
- nei dodici mesi precedenti l’assunzione il datore non deve avere ridotto personale né avere sospensioni in atto;
- il contributo è comunque possibile se nei dodici mesi precedenti vi siano stati licenziamenti, purché la base occupazionale venga reintegrata, nei limiti delle unità in eccedenza;
- non si considerano i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo.
Le attività formative devono svolgersi in costanza di rapporto di lavoro secondo direttive assessoriali sentita la Commissione regionale per l’impiego. Il beneficio non è cumulabile con le provvidenze della legge regionale n. 30 del 1997. È inoltre prevista una finestra per i datori che avevano già chiesto autorizzazione ai sensi della legge del 1997 senza ottenerla: essi potevano presentare istanza entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive, rinunciando ai contributi previgenti.
Lavoro: proroghe, autoimpiego, co.co.co., emersione e altri interventi
La legge proroga al 31 dicembre 2004 diversi termini previsti da altre leggi regionali in materia di lavoro e occupazione. Finanzia inoltre la formazione per l’autoimpiego, con spesa autorizzata per il 2002 pari a 19.659 migliaia di euro, subordinando l’erogazione a dichiarazione del possesso dei requisiti e a successiva verifica da parte dell’Assessorato.
È modificata la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative: ai contributi previdenziali e assistenziali si aggiunge un contributo di 200 euro mensili per compensi di almeno 800 euro mensili. Sono poi previsti stanziamenti per:
- il funzionamento della Commissione regionale sul lavoro irregolare e i processi di emersione;
- corsi per operatori sociali nell’ambito di un piano formativo speciale;
- incentivi alla costituzione di società miste;
- rimborso all’INPS;
- funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili;
- indennità di funzione dei consiglieri di parità;
- ulteriori misure per lavoratori socialmente utili, con estensione del periodo formativo a 24 mesi per eventuali esigenze di inserimento lavorativo.
Sono inoltre previste modifiche alla legge regionale n. 30 del 1997, tra cui l’aggiornamento dei riferimenti ai destinatari delle misure occupazionali, l’abrogazione dell’articolo 12, l’introduzione della possibilità di utilizzare somme inutilizzate come acconto per periodi successivi e la previsione di sanzioni civili e amministrative per indebite applicazioni di sgravi, con proventi a beneficio della Regione.
Lavoro: ulteriori misure finanziarie e organizzative
Sono disciplinati anche:
- il sostegno alle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale n. 30 del 1997, con copertura per il triennio 2002/2004;
- il Fondo per l’occupazione, alimentato per gli anni 2002, 2003 e 2004 con una quota fino al 20% delle somme riscosse per ribasso d’asta su specifiche risorse regionali;
- l’applicazione alle AUSL delle priorità previste per le assunzioni temporanee;
- l’utilizzo di ulteriori risorse per il rimborso all’INPS e per altri oneri connessi a pregresse misure di politica del lavoro.
Beni culturali: istituzioni, promozione e sostegni economici
È istituito a Palermo il Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea, con compiti di raccolta, conservazione, valorizzazione, esposizione e ricerca sulle testimonianze della cultura visiva moderna e contemporanea. Il Museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria; un regolamento ne definisce organi, ordinamento e funzionamento. È inoltre prevista la possibilità di istituire una sezione intitolata a Francesco Messina a Linguaglossa.
La legge consente all’Assessorato competente di avvalersi, per iniziative di promozione culturale, anche di istituti universitari, enti locali ed enti teatrali e lirici regionali. È autorizzato l’intervento per valorizzare e promuovere l’arte moderna e contemporanea in Sicilia, anche tramite la dichiarazione di importante carattere artistico di opere di architettura contemporanea.
Beni culturali: gestione, patrimoni e contributi
La disciplina prevede che amministrazioni regionali, enti locali e altre amministrazioni pubbliche beneficiarie di finanziamenti regionali possano avvalersi direttamente delle società miste regionali per la gestione dei servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, se non hanno costituito proprie società miste.
Sono inoltre riconosciuti:
- la Targa Florio come patrimonio storico-culturale della Regione siciliana;
- un incremento del contributo al Teatro Stabile di Catania, con possibilità di destinazione al ripianamento di disavanzi pregressi;
- una rideterminazione del contributo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina;
- un’ulteriore spesa per gli Enti parco;
- un finanziamento aggiuntivo per il Parco archeologico della Valle dei Templi;
- la destinazione del 30% dei proventi dei biglietti di ingresso a musei, gallerie e zone archeologiche e monumentali regionali ai comuni o alle associazioni di comuni che collaborino alla gestione tramite convenzione.
Sono anche apportate modifiche e abrogazioni a precedenti norme regionali in materia culturale e scolastica.
Istruzione: edilizia scolastica, università e organi scolastici
Nel settore dell’edilizia scolastica si prevede che alcune limitazioni introdotte da leggi regionali successive non si applichino agli interventi già in fase avanzata al 31 dicembre 2001, purché gli enti obbligati disponessero già del progetto esecutivo e avessero avviato le procedure per il finanziamento.
La legge aumenta il contributo alle Opere universitarie per il 2002 e finanzia il versamento al fondo consortile dell’Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza. In caso di mancata costituzione dei consorzi universitari, il contributo può essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce corsi universitari.
Per il collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche si disciplina la nomina sostitutiva da parte dell’Assessore in caso di mancata designazione o mancato accordo tra enti locali, e si fissano compensi annui predeterminati.
Disposizioni varie e organizzative
Sono modificate le regole sull’Ufficio della Regione a Bruxelles, con previsione di indennità mensili aggiuntive, applicazione di norme regolamentari speciali per il personale di diretta collaborazione e possibilità di comando di personale di enti pubblici regionali.
È potenziato l’Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui fondi strutturali, con risorse per il completamento delle attività di controllo e facoltà di affidare parte delle verifiche, mediante gara, a società qualificate che abbiano già svolto attività analoghe in Italia o in altri paesi UE.
Sono inoltre finanziati interventi in materia di prevenzione incendi boschivi, lotta antiparassitaria in agricoltura, garanzie fideiussorie dei soci di cooperative agricole, insediamenti in verde agricolo e regolarizzazione delle istanze per contributi nel settore artigianato, oltre a una modifica relativa al fondo per l’emergenza Argentina.
Temporalità ed efficacia pratica
Molte disposizioni sono strettamente legate all’esercizio finanziario 2002 o a periodi 2002-2004; altre riguardano proroghe con termine finale al 31 dicembre 2004. Si tratta quindi, in larga misura, di misure oggi esaurite o comunque non più operanti nella loro dimensione originaria.
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