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Legge

L.R. Sicilia 10/2002

Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit

Normativa regionaleL.R. Sicilia 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge apporta variazioni al bilancio regionale e a quello dell’Azienda foreste demaniali per il 2002, finanzia la ricapitalizzazione delle aziende sanitarie/ospedaliere, disciplina operazioni finanziarie delle stesse e introduce misure transitorie per la riscossione dei tributi. Modifica inoltre la programmazione e la legge finanziaria regionali. Si tratta di disposizioni riferite all’esercizio 2002 o a termini già decorrenti, quindi oggi sostanzialmente esaurite.

Assestamento di bilancio 2002 della Regione Siciliana e misure urgenti per sanità, tributi e programmazione finanziaria

Assestamento di bilancio 2002 e misure finanziarie urgenti per la Regione Siciliana

La legge interviene sul bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2002 e sul bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. Accanto alle variazioni contabili, introduce misure “salva deficit”, regole per la sanità, aggiornamenti della programmazione finanziaria e alcune disposizioni di coordinamento con la normativa statale.

Variazioni di bilancio per il 2002

Per l’esercizio finanziario 2002 sono disposte le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione secondo le tabelle allegate A e B. Analogamente, per l’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana sono previste variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2002, secondo le tabelle C e D.

Interventi per la sanità e cartolarizzazioni

La legge riduce, per il solo esercizio 2002, l’autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno già previsti dalla normativa richiamata sul fondo sanitario regionale, per un importo di 25.822 migliaia di euro.

Per la ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la Regione conferisce apporti di capitale complessivamente pari a 737.500 migliaia di euro. Tali apporti sono ripartiti tra le singole aziende sulla base dei consuntivi al 31 dicembre 2001 ed erogati in dieci annualità di importo costante.

Gli apporti possono essere utilizzati dalle aziende anche in operazioni connesse alla cessione di crediti, entro il limite dell’importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001, come risultanti dai medesimi consuntivi.

Le modalità operative e i criteri di regolazione di tali operazioni sono demandati a un decreto dell’Assessore regionale per la sanità, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze. Per finanziare l’operazione è autorizzato, per il 2002, un limite di impegno decennale di 73.750 migliaia di euro, con copertura sul bilancio regionale e sui successivi bilanci pluriennali.

Operazioni finanziarie delle aziende sanitarie e ospedaliere

Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine solo previa autorizzazione dell’Assessorato regionale bilancio e finanze.

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni:

  • gli oneri di rimborso del capitale e degli interessi trovano copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni per la spesa corrente sanitaria;
  • oppure gli oneri non superano il 15% delle entrate proprie correnti delle aziende.

Misure per la riscossione dei tributi

Nelle more della conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, e subordinatamente alla conversione stessa, la legge dispone l’applicazione in Sicilia dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge medesimo, sostituendo agli organi e uffici statali quelli operanti in ambito regionale.

Dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, la disposizione si applica nel testo risultante da tale conversione e dalle successive modifiche e integrazioni.

Programmazione economico-finanziaria e bilancio

La legge modifica la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sui documenti di programmazione e di bilancio.

In particolare, il documento di programmazione economico-finanziaria deve essere presentato entro 30 giorni dalla presentazione alle Camere di quello nazionale. Vengono conseguentemente aggiornati i termini di presentazione della relazione di programmazione pluriennale, con riferimento al termine collegato al documento di programmazione economico-finanziaria, e viene precisato che essa riguarda il periodo rimanente della legislatura e comunque non può essere inferiore al periodo indicato dalla norma.

Disciplina della legge finanziaria regionale

La legge sostituisce integralmente la disciplina della legge finanziaria regionale prevista dalla legge regionale n. 10 del 1999.

La legge finanziaria deve essere presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale, con i medesimi tempi e modalità previsti per il documento di programmazione. Essa, in coerenza con gli obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria, determina annualmente il quadro finanziario di riferimento per il periodo del bilancio pluriennale e può intervenire soltanto nei limiti indicati dalla norma, in particolare su:

  • variazioni di aliquote e altre misure incidenti sul gettito delle entrate regionali, di regola con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • limite massimo del ricorso al mercato finanziario e saldo netto da finanziare per ciascun anno del bilancio pluriennale;
  • eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;
  • eventuale riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa;
  • rimodulazione delle quote di spese pluriennali;
  • effetti finanziari di abrogazioni di leggi di spesa esaurite o non più coerenti con gli indirizzi di programmazione;
  • importi da iscrivere per le leggi di spesa permanente, corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla finanziaria;
  • contributi e trasferimenti a favore di associazioni, fondazioni, centri studio e altri organismi, nonché altre spese continuative annue;
  • spese già autorizzate in sede comunitaria ai sensi della norma regionale richiamata.

La legge finanziaria non può introdurre nuove o maggiori spese oltre quanto consentito da questa disciplina e deve essere approvata prima del bilancio annuale e pluriennale.

Relazione economica regionale e monitoraggio della spesa

La legge aggiorna anche gli obblighi informativi del Governo regionale nei confronti dell’Assemblea regionale siciliana.

Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere presentata la relazione sulla situazione economica regionale riferita all’anno precedente. Entro il 1° ottobre deve essere presentata la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale riferita al 30 giugno; entro il 31 ottobre deve essere presentato lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito alla stessa data.

Contributo all’AICCRE

Il contributo annuo all’Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE), già autorizzato dalla normativa richiamata, è fissato in 516 migliaia di euro.

Efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Tuttavia, molte disposizioni riguardano specificamente l’esercizio finanziario 2002 o termini già scaduti; per questo, nella pratica odierna risultano in larga parte esaurite o non più utilmente applicabili.

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