Sentenza n. 925/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza prot. 0108339/2020 pratica amministrativa n. 3354, del Comune di Rimini, notificata il 05.05.2020, avente ad oggetto irrogazione di sanzione pecuniaria di € 4.000,00 a carico dell'Immobiliare Sagittario s.r.l.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e irrogazione di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, evidenziando la pendenza dei giudizi contro il diniego di condono edilizio e contro l'ordinanza di demolizione. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la fattibilità concreta della demolizione e i pregiudizi strutturali e funzionali che sarebbero derivati alle parti legittime dell'edificio e agli immobili confinanti, trattandosi di un fabbricato a schiera. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela l'ordinanza sanzionatoria, riservandosi di determinare la sanzione alternativa alla demolizione. La società ha quindi dichiarato integralmente soddisfatto il proprio interesse e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, oltre alla rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'atto intervenuto nel corso del giudizio ha annullato proprio la sanzione pecuniaria oggetto dell'impugnazione, realizzando integralmente il bene della vita perseguito dalla ricorrente e rendendo inutile la prosecuzione del processo. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere richiede che il provvedimento sopravvenuto, autonomamente adottato dall'amministrazione, soddisfi pienamente l'interesse sostanziale posto a fondamento dell'azione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo dell'annosa vicenda e dei diversi contenziosi tra le parti. Tuttavia, il Comune è stato posto a carico dell'obbligo di rifondere alla controparte virtualmente vittoriosa il contributo unificato, se effettivamente versato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La disposizione costituiva la base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; la sanzione è stata successivamente annullata dal Comune.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta da un autonomo provvedimento dell'amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
In caso di cessazione della materia del contendere, il contributo unificato deve essere rifuso alla parte virtualmente vittoriosa dall'amministrazione resistente, se il contributo è stato effettivamente versato.
art. 14 l.r. Emilia-Romagna 22 ottobre 2004, n. 23
«nel caso in esame non sussistono le condizioni per procedere alla demolizione degli abusi riportati nella presente relazione, come stabilito dall’art. 14, L.R. 23 del 22/10/2004, non si possono ritenere ripristinabili le condizioni antecedenti senza arrecare pregiudizio funzionale, in quanto la demolizione delle parti abusive comporterebbe pregiudizio alle strutture precedentemente legittimate»
La disposizione è richiamata nella perizia tecnica comunale quale fondamento della conclusione secondo cui non ricorrevano le condizioni per la demolizione, poiché il ripristino avrebbe arrecato pregiudizio funzionale alle strutture legittimate.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere ricorre quando un provvedimento autonomamente adottato dall'amministrazione nel corso del giudizio realizza integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e rende inutile la prosecuzione del processo.
- L'annullamento in corso di giudizio dell'atto amministrativo specificamente impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando l'annullamento soddisfa pienamente la domanda sostanziale proposta, anche se l'amministrazione si riserva di adottare ulteriori determinazioni diverse dall'atto annullato.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha contenuto di accertamento nel merito dell'avvenuta piena soddisfazione della pretesa, non limitandosi a rilevare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere integralmente compensate per ragioni eccezionali desunte dall'andamento complessivo della vicenda sostanziale e dei contenziosi collegati; resta tuttavia dovuta alla parte virtualmente vittoriosa la rifusione del contributo unificato effettivamente versato, quando ne ricorrano i presupposti normativi.
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