Cassazione Penale, Sentenza n. 33018/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, con ritiro della patente di guida per un anno, per avere ceduto 2,37 grammi lordi di hashish e detenuto, ai fini di cessione a terzi, ulteriori 33,56 grammi lordi della medesima sostanza. La detenzione era stata ritenuta finalizzata allo spaccio in ragione delle modalità di presentazione, confezionamento e occultamento della sostanza, della precedente cessione, del possesso di denaro in banconote di piccolo taglio e delle condizioni personali dell'imputato. Erano state contestate la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta e la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenute equivalenti alle attenuanti eventualmente applicabili. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Con il primo motivo si denunciava l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la valorizzazione dei precedenti specifici per affermare sia la non occasionalità sia la recidiva determinasse una duplicazione sanzionatoria fondata sul medesimo presupposto. Con il secondo motivo si contestava la recidiva, deducendo l'omessa applicazione dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite e l'assenza di una maggiore pericolosità sociale. Con il terzo motivo si denunciava l'illegalità del ritiro della patente, assumendo che l'imputato non avesse mai conseguito l'abilitazione alla guida e che la questione fosse rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva spiegato in modo puntuale la concreta rilevanza della recidiva in rapporto ai precedenti specifici, alla maggiore pericolosità e alla dedizione non occasionale allo spaccio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la questione relativa al ritiro della patente non era stata dedotta in appello e, secondo la Corte, non riguardava una pena accessoria illegale: l'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 qualifica il ritiro della patente come pena accessoria applicabile per i reati indicati, anche se il soggetto non ha conseguito la patente. La Corte ha invece accolto il primo motivo. Ha ritenuto non corretto desumere automaticamente la non occasionalità dalla sola esistenza di una recidiva specifica. La non occasionalità richiede una valutazione della condotta concreta e dei suoi caratteri, verificando se una condotta analoga sia già stata tenuta; la recidiva, invece, richiede un autonomo giudizio sulla concreta maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore. Poiché la Corte di appello si era limitata a valorizzare i precedenti specifici senza svolgere un'indagine comparativa sui tratti della condotta oggetto del processo, la sentenza è stata annullata limitatamente all'aggravante della non occasionalità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
«chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità»; «quando la condotta assume caratteri di non occasionalità»
La non occasionalità costituisce una circostanza aggravante speciale della fattispecie di lieve entità e non può essere identificata automaticamente con la recidiva specifica; deve essere accertata in rapporto ai caratteri concreti della condotta.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica non coincide con la non occasionalità della condotta: oltre alla reiterazione di delitti della stessa indole, richiede un autonomo accertamento della concreta maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore.
art. 68 c.p.
«quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante [...] è valutata [...] soltanto la circostanza aggravante [...] la quale importa [...] il maggiore aumento»
La disposizione esprime l'esigenza di evitare duplicazioni sanzionatorie e di rispettare la proporzionalità della pena quando più circostanze presentino un rapporto di inclusione sostanziale.
art. 85 d.P.R. n. 309/1990
Il ritiro della patente è previsto come pena accessoria per i fatti indicati dalla norma; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la sua applicazione non fosse illegale anche se il condannato non aveva mai conseguito la patente.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione le questioni che avrebbero dovuto essere prospettate nei motivi di appello, salvo le eccezioni previste dalla legge.
art. 609, commi 1 e 2, c.p.p.
La cognizione della Corte di cassazione è delimitata dai motivi consentiti e dalle questioni devolute al giudice di appello, ferma la rilevabilità d'ufficio delle questioni nei casi previsti.
art. 131-bis c.p.
art. 1 legge n. 689/1981
È richiamato quale espressione del principio di legalità delle sanzioni amministrative, in relazione alla possibile rilevabilità d'ufficio delle sanzioni accessorie illegali; la Corte, tuttavia, ha escluso che il ritiro della patente applicato nel caso concreto fosse illegale.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della non occasionalità prevista dall'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990 non è integrata automaticamente dalla recidiva specifica né dalla mera esistenza di precedenti penali; richiede l'accertamento che la condotta concreta presenti caratteri non sporadici o contingenti, anche attraverso la verifica di una precedente condotta analoga.
- La recidiva specifica e la non occasionalità della condotta hanno presupposti e funzioni distinti: la prima richiede, oltre alla reiterazione di delitti della stessa indole, un giudizio concreto di maggiore riprovevolezza e pericolosità; la seconda riguarda i caratteri non occasionali della condotta tipica di lieve entità.
- Il giudice che applica congiuntamente la recidiva e la non occasionalità deve svolgere valutazioni autonome e non può limitarsi a desumere la seconda dalla prima o dai medesimi precedenti specifici, dovendo evitare una duplicazione sanzionatoria incompatibile con la proporzionalità della pena.
- La censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se la questione avrebbe potuto essere dedotta in appello e non rientra tra quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
- Il ritiro della patente previsto dall'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 quale pena accessoria non è illegale per il solo fatto che il condannato non abbia mai conseguito la patente; la relativa questione non è quindi rilevabile d'ufficio come illegalità della pena accessoria.
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