Sentenza n. 6866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria nazionale per l’ammissione ai corsi di Medicina e Odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022 e contro l’esclusione dalla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni hanno appellato la sentenza del TAR sostenendo, da un lato, che l’interesse a permanere nella graduatoria potesse essere manifestato esclusivamente secondo le modalità e i termini previsti dal d.m. n. 730/2021 e non mediante la proposizione del ricorso giurisdizionale contro la mancata ammissione; dall’altro, che la mancata conferma dell’interesse avrebbe determinato l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso di primo grado. La controversia traeva origine dall’ambiguità di un quesito della prova nazionale: l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo aveva consentito allo studente di superare la prova di resistenza per Odontoiatria. In forza di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, lo studente era stato ammesso con riserva e immatricolato nel 2022. Nel corso del giudizio d’appello egli aveva frequentato proficuamente il corso, superato un numero significativo di esami ed era stato definitivamente immatricolato dall’università, con conferma degli atti di carriera. Lo studente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse delle amministrazioni alla coltivazione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse delle amministrazioni, distinguendo tale esito dall’inammissibilità originaria. Ha ritenuto integrata una fattispecie giuridica complessa, costituita dall’ammissione cautelare con riserva, dalla proficua e avanzata prosecuzione degli studi, dal superamento di numerosi esami, dall’assenza di disfunzioni organizzative o logistiche per l’ateneo e dalla successiva immatricolazione definitiva, con conservazione degli atti di carriera. Tali elementi hanno dimostrato sia il possesso, in concreto, delle capacità attitudinali e tecniche richieste per il corso, sia il soddisfacimento dell’interesse sostanziale dello studente. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla conservazione del percorso accademico ormai utilmente intrapreso, anche in relazione alle finalità della l. n. 264/1999, rispetto all’interesse originariamente fatto valere dalle amministrazioni all’invalidazione dell’ammissione. L’improcedibilità dell’appello ha comportato la conferma della sentenza di primo grado e la definitiva stabilizzazione della posizione accademica dello studente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 168/2005
consolidamento c.d. processuale
La disposizione non è direttamente applicabile alle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea, ma la ratio di tutela della proficua prosecuzione del percorso può essere adattata, a fini più limitati, per valorizzare sopravvenienze idonee a determinare l’improcedibilità dell’appello.
art. 3, comma 1, lett. a), l. 2 agosto 1999, n. 264
fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo
La finalità pubblica della disciplina dell’accesso programmato comprende il soddisfacimento del fabbisogno di professionalità e considera l’offerta potenziale del sistema universitario; tali finalità possono deporre per la conservazione di un percorso accademico proficuamente avanzato.
l. 2 agosto 1999, n. 264
quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie
La disciplina dei test di ammissione mira sia a garantire la compatibilità dell’offerta formativa con le risorse degli atenei sia ad assicurare che accedano soggetti concretamente dotati delle capacità necessarie; il superamento di un numero significativo di esami e il raggiungimento di una fase avanzata del corso dimostrano il soddisfacimento in concreto di entrambe le esigenze.
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito dalla l. n. 168/2005
la necessità di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive
La ratio della disposizione, pur riferita alle procedure idoneative e non direttamente estesa ai test di accesso universitari, sostiene la tutela dell’interesse a non rendere inutili gli esami e il percorso formativo svolto per effetto della durata del processo.
Massime di principio
- Quando uno studente sia stato ammesso con riserva a un corso universitario a numero programmato e, nel corso degli anni successivi, abbia frequentato proficuamente il corso, superato un numero significativo di esami e raggiunto una fase avanzata del percorso, la successiva immatricolazione definitiva e la conservazione degli atti di carriera possono integrare una fattispecie sopravvenuta complessa idonea a rendere improcedibile l’appello dell’amministrazione contro l’ammissione.
- La sopravvenuta carenza di interesse dell’amministrazione può derivare non da un unico fatto, ma dalla convergenza dell’ammissione cautelare, della prosecuzione proficua degli studi, dell’assenza di disfunzioni organizzative o logistiche e della successiva stabilizzazione amministrativa della posizione dello studente.
- La proficua prosecuzione e l’avanzato completamento del percorso universitario dimostrano in concreto il possesso delle capacità attitudinali e tecniche che la disciplina dell’accesso programmato mira a verificare, rendendo prevalente l’interesse pubblico alla conservazione del percorso accademico rispetto all’interesse all’invalidazione dell’ammissione.
- La definitiva immatricolazione dello studente e la conferma degli atti di carriera da parte dell’università possono essere decisive per escludere un reale interesse attuale dell’amministrazione alla rimozione dell’ammissione e per determinare l’improcedibilità dell’impugnazione, con conferma della posizione accademica.
- La mancata applicazione diretta del consolidamento previsto per le procedure idoneative non impedisce al giudice amministrativo di valorizzarne la ratio, in via limitata e analogica sul piano degli effetti processuali, per evitare che la durata del giudizio renda inutili gli esami e il percorso formativo proficuamente svolto.
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