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Circolare

Circolare numero 274 del 31-12-1998

richiesta del pagamento in unica soluzione dell'assegno spettante ai lavoratori che rinunciano alla partecipazione a progetti di L.S.U./L.P.U.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 468/1997 e dell'art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 21 maggio 1998, che consentono ad alcuni lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili di rinunciare alla prosecuzione dell'attività e di ottenere in unica soluzione l'assegno LSU ancora spettante. Vengono indicati i requisiti soggettivi, le modalità di richiesta, gli effetti della rinuncia e la misura del contributo liquidabile dall'INPS, distinta in base al momento in cui la rinuncia interviene. È inoltre precisato che il calcolo riguarda solo l'assegno LSU, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare, e che per il periodo successivo alla rinuncia non spetta la contribuzione figurativa.

Disciplina della rinuncia ai progetti di lavori socialmente utili e pagamento in unica soluzione dell'assegno LSU

Rinuncia ai progetti LSU e liquidazione in unica soluzione dell'assegno

La circolare disciplina l'attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, relativo alla disciplina transitoria dei lavori socialmente utili, alla luce del decreto interministeriale 21 maggio 1998. L'intervento chiarisce a quali lavoratori sia riconosciuta la facoltà di rinunciare alla prosecuzione del progetto e quali conseguenze economiche e amministrative ne derivino.

Quadro normativo di riferimento

La materia è collocata nell'ambito della nuova disciplina dei L.S.U. introdotta dal d.lgs. n. 468/1997. Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 ha dettato le modalità attuative dell'art. 12, mentre il Ministero del lavoro ha impartito le direttive applicative con la circolare n. 100/98, richiamata dalla circolare della Direzione generale n. 181 del 6 agosto 1998.

Soggetti ammessi alla rinuncia

La facoltà riguarda:

  • i lavoratori che abbiano maturato almeno 12 mesi di permanenza nei progetti LSU alla data del 31 dicembre 1997;
  • i lavoratori già impegnati a tale data che raggiungano nel corso del 1998 una permanenza di almeno 12 mesi.

La circolare precisa che la rinuncia può essere esercitata per qualunque motivo, ma solo da chi partecipi a progetti finanziati esclusivamente dal Fondo per l'occupazione.

Effetti della rinuncia

Il lavoratore che rinuncia alla prosecuzione dell'impegno nel progetto può ottenere il pagamento in unica soluzione dell'assegno LSU ancora spettante. La scelta, però, comporta anche l'impossibilità di essere impiegato in seguito in altri progetti di L.S.U. o di L.P.U.

Domanda e adempimenti

L'interessato deve presentare la comunicazione all'INPS, utilizzando il modello allegato alla circolare. La domanda va indirizzata all'ufficio del lavoro che ha effettuato l'avviamento e all'ente gestore del progetto. Spetta poi alla sede competente acquisire dall'ente gestore le informazioni sulla data effettiva di cessazione dell'attività e su quella di conclusione del progetto, necessarie per la liquidazione.

Misura del pagamento in unica soluzione

L'istituto deve corrispondere un contributo pari:

  • al 100% dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997, se la rinuncia avviene nel corso del 1998;
  • al 50% del medesimo assegno, se la rinuncia interviene dopo il 31 dicembre 1998.

L'importo deve essere calcolato con riferimento al solo assegno LSU, senza considerare l'assegno per il nucleo familiare.

Effetti previdenziali

Per il periodo successivo alla rinuncia non è dovuta la contribuzione figurativa. La circolare, quindi, collega alla cessazione anticipata del progetto la perdita del relativo accredito contributivo per il tempo successivo alla rinuncia.

Punti principali

Riferimenti normativi e oggetto della disciplina

La circolare richiama l'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che contiene la disciplina transitoria dei lavori socialmente utili, e il decreto interministeriale 21 maggio 1998, adottato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, che ne ha definito le modalità applicative. Viene inoltre richiamata la circolare ministeriale n. 100/98, già allegata alla circolare n. 181 del 6 agosto 1998 della Direzione generale.

Soggetti che possono avvalersi della facoltà di rinuncia

Possono rinunciare i lavoratori che abbiano maturato almeno 12 mesi di permanenza nei progetti LSU alla data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati a tale data, raggiungano nel corso del 1998 almeno 12 mesi di permanenza nel progetto. La facoltà è riconosciuta per qualunque motivo e riguarda i lavoratori partecipanti a progetti finanziati esclusivamente dal Fondo per l'occupazione.

Effetti della rinuncia e limiti successivi

La rinuncia comporta il diritto a richiedere il pagamento in unica soluzione dell'assegno ancora spettante, ma determina anche l'impossibilità, per gli interessati, di essere successivamente utilizzati in altri progetti di L.S.U./L.P.U. La circolare sottolinea che la rinuncia interrompe definitivamente la partecipazione al progetto.

Modalità di presentazione della domanda

I lavoratori che intendono avvalersi della facoltà devono comunicarlo all'INPS mediante l'apposito modello di domanda allegato (all. 1). La comunicazione va presentata all'ufficio del lavoro che ha effettuato l'avviamento e all'ente gestore del progetto. La sede competente deve inoltre richiedere all'ente gestore la data di effettiva cessazione dell'attività e la data di conclusione del progetto.

Misura del contributo erogabile

L'INPS deve corrispondere un contributo in unica soluzione pari al 100% dell'assegno previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468/1997 che sarebbe spettato fino al completamento del progetto, se la rinuncia avviene nel corso del 1998. Se invece la rinuncia interviene successivamente al 31 dicembre 1998, il contributo è pari al 50% dell'assegno spettante fino al termine del progetto.

Base di calcolo ed esclusioni

Nel determinare l'importo, devono essere considerate solo le somme dovute a titolo di assegno LSU, con esclusione delle somme eventualmente spettanti a titolo di assegno per il nucleo familiare. Per il periodo successivo alla rinuncia non spetta la contribuzione figurativa.

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