Cassazione Penale, Sentenza n. 13811/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato misure cautelari non custodiali nei confronti di Salvatore Maddalena. Il PM contestava l'esclusione del giudizio di gravità indiziaria in relazione al capo 11 (art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato) e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, rispetto al capo 16 (art. 73 d.P.R. 309/1990), sostenendo che intercettazioni e dichiarazioni (in particolare del coimputato/collaboratore Cutrona) dimostrassero che i Maddalena avevano assunto per anche se brevi il ruolo di "capi-piazza" autorizzati dall'organizzazione mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso tenti una rivalutazione del materiale probatorio anziché censurare la motivazione del Tribunale del riesame entro i limiti consentiti. Il Tribunale aveva motivato, in modo non manifestamente illogico, che le intercettazioni duravano pochi giorni e che le dichiarazioni del Cutrona erano state ritenute inattendibili, per cui non risultava sufficientemente dimostrata la continuità e il ruolo qualificato (capo-piazza) né il collegamento idoneo a integrare l'aggravante mafiosa. La Corte ha quindi escluso la manifesta illogicità della motivazione e ha respinto il ricorso per inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Richiamato come capo 11; considerato nella sentenza come fattispecie aggravata in materia di stupefacenti la cui qualificazione richiede elementi probatori idonei a dimostrare rilievo e continuità dell'attività
d.P.R. 309/1990, art. 73
Fattispecie di traffico di stupefacenti (capo 16); la gravità indiziaria per reati in materia di stupefacenti va valutata sulla base di elementi che evidenzino continuità e ruolo significativo nell'attività di spaccio
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Indicata come aggravante collegata alla mafia; la sua applicazione richiede elementi che colleghino il comportamento dell'indagato alla struttura e alle finalità dell'associazione mafiosa, non desumibili automaticamente da intercettazioni di breve durata senza adeguata corroborazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976
Principio: il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso provvedimenti del tribunale del riesame consente solo il controllo della adeguatezza logica della motivazione e non una rinnovata valutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro valutazioni del Tribunale del riesame è limitato al controllo della manifestissima illogicità della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione delle prove.
- Per affermare la gravità indiziaria di ruoli qualificati (es. "capo-piazza") e per applicare aggravanti legate alla mafia è necessario dimostrare continuità, autonomia o rilievo organizzativo dell'attività di spaccio; intercettazioni episodiche e di breve durata possono non essere sufficienti.
- Le dichiarazioni di coindagati o collaboratori hanno valore probatorio subordinato alla loro attendibilità: se il giudice di merito le ritiene inattendibili, il PM deve fornire elementi di riscontro per contrastare tale valutazione.
- In sede cautelare è utile produrre elementi di riscontro oggettivi (riscontri esterni alle intercettazioni, documentazione, movimenti finanziari, dichiarazioni indipendenti) che colleghino stabilmente l'indagato all'attività e all'organizzazione mafiosa.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento del tribunale del riesame il ricorrente deve evidenziare palesi errori di logica o diritto nella motivazione piuttosto che proporre una diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio.
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