Sentenza n. 1136/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 818/2024, pubblicata il 18/6/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Lavoro, n. 818/2024, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 818/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate in loro favore. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza istruttoria, l'ufficio scolastico regionale ha comunicato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, mentre le spese legali risultavano già pagate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nelle more avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della necessità di promuovere il giudizio prima dell'adempimento sopravvenuto. Le spese sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 37, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
Rilevante per la restituzione del contributo unificato, come disposto dal dispositivo, nei limiti in cui esso sia stato versato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando realizza pienamente la pretesa sostanziale azionata.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se il ricorso era stato necessario per ottenere l'adempimento.
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