Ordinanza n. 55/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina SUAP n.47872 dell’11 marzo 2026, di rigetto dell’istanza, ex art.44 del D.Lgs. n.259 del 2003, di autorizzazione all’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche in Pescara, strada vicinale Masseria Farina s.n.c., in catasto al foglio 44, particella 1095, con accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla predetta domanda, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, quali il verbale della conferenza di servizi del 20 maggio 2025, il parere soprintendentizio negativo del 5 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina SUAP di rigetto dell'istanza di autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche, unitamente agli atti presupposti, tra cui il verbale della conferenza di servizi e il parere soprintendentizio negativo; è stato chiesto anche l'accertamento del silenzio-assenso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determina SUAP di rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche in Pescara, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto e deducendo, altresì, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda. Sono stati impugnati anche il verbale della conferenza di servizi e il parere negativo della Soprintendenza. Dall'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Ha attribuito rilievo al parere contrario della Soprintendenza, ritenuto adottato previa congrua istruttoria e con adeguata motivazione, a tutela dell'interesse paesaggistico, qualificato come interesse di rilievo costituzionale. Il giudice ha inoltre rilevato che, allo stato, la società non aveva preso in esame la proposta alternativa formulata dalla Soprintendenza in un'ottica collaborativa e di contemperamento degli interessi, consistente nella collocazione degli impianti su uno dei tralicci adiacenti già presenti in loco, eventualmente adeguandolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
istanza di autorizzazione all'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche
La domanda autorizzatoria della società è stata presentata ai sensi di tale disposizione; l'ordinanza non ne espone ulteriori profili interpretativi.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 57 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina della fase cautelare; l'ordinanza ha respinto la domanda e compensato le spese.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di un parere soprintendentizio contrario, sorretto da congrua istruttoria e adeguata motivazione a tutela dell'interesse paesaggistico, può escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzatorio negativo.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi relativi all'installazione di impianti di comunicazioni elettroniche, assume rilievo la mancata considerazione, da parte dell'istante, di una soluzione alternativa proposta dall'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, consistente nell'utilizzo o nell'adeguamento di infrastrutture già presenti, quando tale proposta sia formulata in un'ottica collaborativa di contemperamento degli interessi.
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