Cassazione Penale, Sentenza n. 4040/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che, accogliendo parzialmente il reclamo del detenuto proposto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., aveva riconosciuto ristoro per condizioni detentive inumane e degradanti (riduzione complessiva della pena di 160 giorni e liquidazione di 64 euro). Il Ministero contestava la decisione sostenendo, in primo luogo, che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente la brevità della detenzione a Rebibbia (12 giorni) e l'offerta complessiva trattamentale nei vari istituti (Rebibbia, Spoleto, Palermo Pagliarelli), e in secondo luogo l'errata applicazione dell'onere della prova, laddove il giudice avrebbe ingiustificatamente fatto ricadere sull'Amministrazione l'onere di fornire elementi contrari alle allegazioni del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza limitatamente al periodo di 12 giorni scontati presso l'istituto penitenziario di Rebibbia e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio su quel periodo, ritenendo che il Tribunale a quo avesse omesso di valutare adeguatamente l'offerta detentiva complessiva e la brevità della detenzione in quel luogo. Per il resto il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio sull'onere della prova (presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto) e ha dichiarato inammissibili o infondati altri rilievi motivazionali o generici.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen.
Dispositivo che consente al detenuto di chiedere ristoro per trattamenti inumani o degradanti: la valutazione della sussistenza del ristoro è multifattoriale e richiede accertamento dell'esistenza e della durata della detenzione; le allegazioni del detenuto sono assistite da una presunzione relativa di veridicità
art. 3 CEDU
Tutela contro trattamenti inumani e degradanti: la violazione si valuta con un giudizio globale che pesa fattori negativi e compensativi e considera intensità e durata del pregiudizio; un singolo fattore può costituire violazione solo se di intensità non bilanciabile
Sezioni Unite, n. 6551 del 24/09/2020 (massima giurisprudenziale)
Principio secondo cui la valutazione del trattamento detentivo è multifattoriale: spazio pro-capite, accesso all'aria e alla luce, igiene, riscaldamento, attività e durata sono elementi da bilanciare; lo spazio compreso tra 3 e 4 mq richiede valutazione complessiva, mentre spazio <3 mq comporta presunzione più forte di violazione salvo fattori compensativi eccezionali
Giurisprudenza su onere della prova (Sez. 5 n. 18328/2020; Sez. 1 n. 23362/2018)
Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018
Le allegazioni del detenuto, once sufficiente la determinazione della domanda e la prova della detenzione, godono di una presunzione relativa di veridicità; grava quindi sull'Amministrazione l'onere di fornire elementi contrari idonei a confutare le dichiarazioni
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza di condizioni inumane o degradanti è multifattoriale: non si guarda a un singolo elemento isolato ma all'insieme delle condizioni, alla loro durata e intensità
- Uno spazio individuale in cella fra 3 e 4 mq non determina automaticamente violazione dell'art. 3 CEDU: occorre bilanciare con fattori compensativi (breve durata, adeguate condizioni generali, attività)
- Spazi pro-capite inferiori a 3 mq generano una presunzione più forte di violazione, cui tuttavia possono opporsi elementi compensativi eccezionali
- Nelle azioni ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. le dichiarazioni del detenuto, se la domanda è sufficientemente determinata e la detenzione provata, sono presumibilmente veritiere; l'Amministrazione deve fornire prove contrarie concrete e specifiche
- La brevità del periodo detentivo è un elemento compensativo rilevante e deve essere valutata espressamente dal giudice; l'omessa valutazione di tale elemento può determinare annullamento e rinvio
- In sede di legittimità (Cassazione) il sindacato è limitato a questioni di diritto e alla verifica dell'esistenza o mera apparenza della motivazione; censure puramente motivazionali e generiche sono inammissibili
- Per chi richiede ristoro, è strategico documentare con precisione luoghi, periodi e condizioni concrete (misure di spazio, interruzioni di servizi, durata, eventuali testimonianze o certificazioni) per rendere più difficile la confutazione da parte dell'Amministrazione
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