Sentenza n. 228/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 40/2025, RG 730/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 11/02/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 12/02/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, notificata e non impugnata, quindi passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per eseguire l'incarico, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari e con eventuale delega a un funzionario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo accerta l'inottemperanza e impone all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale cui il giudicato presupposto ha ricondotto il beneficio economico riconosciuto alla ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita e l'Amministrazione non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
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