Ordinanza n. 3112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo la riforma della decisione e l'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2025-2026, nell'ambito della procedura del cosiddetto semestre filtro. Ha dedotto, da un lato, vizi della procedura di accesso tali da inficiarla radicalmente e da imporne la riedizione integrale; dall'altro, l'illegittimità del mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria, contestando in particolare il mancato arrotondamento di una valutazione pari a 17,8 e sostenendo che le modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 avrebbero ampliato la platea degli aspiranti ammessi alla graduatoria anche oltre i casi espressamente previsti. L'appellante non aveva conseguito alcuna sufficienza negli esami di profitto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando le valutazioni dell'ordinanza del TAR. Ha ritenuto logicamente incompatibile la richiesta di ammissione con riserva con le censure dirette a ottenere l'integrale annullamento e la riedizione della procedura: l'ammissione provvisoria a una procedura di cui si chiede la radicale caducazione non è strettamente funzionale al bene della vita perseguito. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla graduatoria. Il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; chi non ha conseguito alcuna sufficienza resta fuori dall'ambito della deroga. L'arrotondamento previsto dall'art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 non determina il superamento dell'esame né incide autonomamente sulla formazione della graduatoria, ma opera soltanto per allineare l'esito delle prove alle votazioni universitarie quando sia stata raggiunta almeno una sufficienza e siano stati recuperati i CFU mancanti. Estendere l'arrotondamento ai voti insufficienti prossimi alla sufficienza comporterebbe un abbassamento della soglia minima di idoneità privo di base normativa e non consentirebbe di individuare un limite certo. Le scelte amministrative sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non sono apparse manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Il Collegio ha infine ravvisato un grave e irreparabile pregiudizio per l'amministrazione in caso di ammissione cautelare, in ragione dell'esigenza di correlare l'accesso al secondo semestre alla capacità formativa degli atenei e al percorso accademico svolto nel semestre filtro. È stata confermata la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell'appello cautelare sono state compensate in considerazione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina ampliativa della platea dei candidati inseribili in graduatoria presuppone comunque il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L'arrotondamento rileva ai fini dell'allineamento dell'esito delle prove del semestre filtro alle votazioni della carriera universitaria, purché sia stata raggiunta almeno una sufficienza e siano stati recuperati i CFU mancanti; non consente di superare esami con voti insufficienti.
Massime di principio
- La domanda cautelare di ammissione con riserva a una procedura selettiva è logicamente incompatibile con censure che mirano all'integrale annullamento della procedura e alla sua riedizione, quando l'ammissione provvisoria non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito attraverso la caducazione dell'intera procedura.
- Una disciplina che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere candidati privi di qualsiasi valutazione positiva, se la normativa mantiene una soglia minima di idoneità rappresentata almeno da una sufficienza.
- L'arrotondamento dei voti previsto per allineare gli esiti di una prova selettiva alle votazioni della carriera universitaria non può trasformare una valutazione insufficiente in una valutazione sufficiente in assenza di una specifica base normativa.
- La distinzione tra voti insufficienti prossimi alla sufficienza e voti più gravemente insufficienti non può fondare, in via interpretativa, un abbassamento della soglia minima di idoneità, poiché introdurrebbe una soglia priva di base normativa e di criteri certi.
- Nella fase cautelare, l'ammissione provvisoria ai corsi universitari ad accesso programmato può essere negata quando essa arrechi un pregiudizio grave e irreparabile alla capacità formativa degli atenei e alteri il collegamento tra accesso al corso e percorso accademico previamente richiesto.
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