Cassazione Penale, Sentenza n. 25276/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata contestando la qualificazione del fatto: sosteneva che la condotta dovesse essere derubricata a furto semplice o al più a concorso anomalo (art. 116 c.p.), perché la violenza e la minaccia erano state poste in essere esclusivamente dal coimputato, senza contributo psicologico o materiale del Corsetti; inoltre denunciava carenza motivazionale della Corte in relazione al diniego dell'attenuante ex art. 116 c.p. e lamentava che il suo silenzio processuale e la successiva versione dei fatti non fossero stati valutati correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la ricostruzione delle giudici di merito. Ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado si integrino: il Tribunale aveva documentato che il coimputato, dopo avere sottratto due bottiglie in un supermercato, ricorse a minacce e violenza per liberarsi dal cassiere; Corsetti, approfittando della reazione, si era sottratto e fuggito e aveva quindi manifestato adesione all'intento criminoso, agevolando il passaggio da furto a rapina (rapina impropria). La Corte ha inoltre escluso il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 116 c.p., ritenendo che l'impiego della violenza fosse prevedibile e funzionale all'impunità e che Corsetti ne abbia tratto vantaggio e collaborato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n. 7) - menzionato nel testo
La norma è richiamata in relazione all'aggravante per il numero di persone riunite; la Corte ha ritenuto che, avendo i soggetti agito di concerto, l'aggravante e la qualificazione più grave siano giustificate anche se la violenza è stata posta materialmente in essere da un solo dei correi
art. 116 cod. pen.
L'istituo dell'eventuale attenuante per sviluppo non voluto/inaspettato del reato è stato valutato e ritenuto non applicabile perché la Corte ha ritenuto l'evento violento prevedibile e funzionale all'impunità, con adesione e vantaggio per Corsetti; il mero silenzio dell'imputato nelle fasi processuali non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la mancanza di volontà al reato più grave
Massime di principio
- La partecipazione a un'azione criminosa in concorso può comportare responsabilità anche per atti violenti materialmente commessi da un solo coautore se emerge adesione, beneficio o contributo al progetto criminoso
- Per ottenere la derubricazione da rapina a furto o il riconoscimento del concorso anomalo (art. 116 c.p.) è necessario provare in modo chiaro e motivato che l'evento violento sia stato un evento imprevedibile e non voluto dal concorrente
- Il silenzio dell'imputato nel procedimento non costituisce di per sé presunzione favorevole: i giudici possono inferire la volontà dal comportamento complessivo e dalla dinamica fattuale
- Le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) si integrano reciprocamente: quando sono entrambe conformi la Cassazione valuta la congruenza e la completezza della motivazione collegiale prima di riformare
- Per la difesa, è essenziale indicare e provare elementi che dimostrino la mancanza di un accordo o di adesione all'uso della violenza (es. ruolo passivo, tentativo di evitare la violenza, assenza di vantaggio), poiché il beneficio o la fuga possono essere interpretati come adesione
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