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Sentenza

Sentenza n. 3739/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 974/2025 emessa in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato l’Amministrazione a provvedere all’assegnazione della carta elettronica. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza ordinaria da eseguire né la parte resistente. Il ricorrente non era presente tramite il proprio difensore alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre esaminato la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, nonché la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o concessione dell’errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e analogica, depositata in copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non può essere considerata validamente apposta in calce quando non contiene elementi sufficienti a identificare la specifica controversia. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente con l’atto, ma non elimina l’esigenza che essa sia sostanzialmente speciale e consenta di ricostruire la volontà del conferente rispetto alla controversia concreta. Il Collegio ha ritenuto che la procura speciale debba preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso, secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11/2025; la mera allegazione successiva della copia informatica della procura non dimostra tale anteriorità. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. La mancata presenza del difensore non imponeva l’adozione dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza in udienza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve individuare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare il giudizio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi sostanziali idonei a identificarne l’oggetto e la specifica controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di avvisare le parti della questione rilevata d’ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è necessario quando il difensore, pur previamente informato in udienza, non è presente e rinuncia implicitamente al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanatoria dei difetti della rappresentanza processuale non è applicabile quando la procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, mancava al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • art. 22 c.p.a.

    Il processo amministrativo richiede, in via generale, il patrocinio mediante difesa tecnica.

  • art. 23 c.p.a.

    La difesa tecnica giustifica l’esigenza che gli atti processuali siano predisposti secondo le regole proprie del processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto nella sentenza ordinaria da eseguire.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di identificare la specifica controversia, indicando o rendendo individuabili l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita.
  • La procura rilasciata su supporto analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è sostanzialmente valida come procura speciale se il suo contenuto non identifica la controversia; la collocazione telematica congiunta dei documenti non supplisce alla genericità della procura.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la successiva allegazione o produzione della copia informatica della procura non dimostra da sola che il difensore fosse già munito del mandato al momento della predisposizione dell’atto.
  • La mancanza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte ha scelto l’opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno di tali indirizzi non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando la questione rilevata d’ufficio è prospettata in udienza e il difensore non vi presenzia, l’assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio e non impone l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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