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Sentenza

Sentenza n. 7510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1299/2024;

Giustizia amministrativa202405947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura espropriativa per la realizzazione delle opere sostitutive dirette alla soppressione di un passaggio a livello, inclusi la variante generale al PUC e il decreto di occupazione d’urgenza degli immobili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1299/2024, che aveva dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione della delibera comunale di variante generale al PUC, dichiarato in parte il difetto di giurisdizione e respinto per il resto il ricorso contro gli atti espropriativi. Ha dedotto: 1) l’erroneità della declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione della delibera consiliare n. 31/2022 e la violazione degli artt. 7 e 9 l. 241/1990; 2) l’incompetenza di RFI a emanare atti espropriativi, avendo delegato il potere a Infrarail; 3) la mancata notifica dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della conclusione della conferenza di servizi del 20 aprile 2023 e dell’approvazione del progetto definitivo; 4) la violazione dell’art. 22 d.P.R. 327/2001 per la mancata comunicazione dell’elenco di tutti i soggetti espropriati; 5) l’insussistenza di un’autonoma urgenza per l’occupazione ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. 327/2001; 6) la necessità di rinnovare il procedimento, assumendo che la successiva comunicazione di Infrarail costituisse un nuovo decreto di occupazione; 7) l’erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione sulla determinazione dell’indennità di esproprio.

La decisione

L’appello è stato integralmente rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è infondato: la delibera n. 31/2022 approvava una variante generale, incidente sull’intero territorio comunale, e doveva essere impugnata entro 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione sul BUR, termine calcolato nel caso concreto al 30 ottobre 2022; l’impugnazione proposta il 10 aprile 2024 era tardiva. Il secondo motivo è infondato: RFI aveva promosso e concluso il procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità; Infrarail aveva emesso il decreto di occupazione quale delegata e l’atto era comunque giuridicamente imputabile a RFI, anche nell’ipotesi prospettata di mera delega di firma. Il terzo motivo è infondato, poiché dagli atti risultavano la pubblicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo, la comunicazione ai proprietari interessati, la pubblicazione della conclusione della conferenza di servizi e la comunicazione ex art. 16 d.P.R. 327/2001, cui l’appellante aveva risposto presentando osservazioni poi esaminate e respinte. Il quarto motivo è infondato: l’elenco dei proprietari era contenuto nell’avviso pubblicato e l’interessata era stata informata della possibilità di consultare la relazione tecnico-illustrativa e il piano particellare; inoltre, non era stata provata la lesione di un proprio diritto derivante dalla mancata indicazione degli altri proprietari. Il giudice ha anche escluso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il dedotto vizio avesse efficacia invalidante. Il quinto motivo è infondato: in presenza del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, l’urgenza di realizzare un’opera pubblica, in particolare quando finanziata, può giustificare l’occupazione d’urgenza secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato. Il sesto motivo è infondato: la comunicazione successiva non costituiva un nuovo decreto, ma notificava nuovamente quello già emesso, differendo la data dell’immissione in possesso dal 12 marzo al 9 aprile 2024 per esigenze organizzative; non occorreva quindi rinnovare il procedimento. Il settimo motivo è infondato: la controversia sulla determinazione dell’indennità espropriativa appartiene alla giurisdizione ordinaria, in particolare alla Corte d’appello territorialmente competente. Spese compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 9 l. 241/1990

    in data 14.3.2023 RFI ha chiesto la pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Salerno dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dandone notizia anche ai singoli proprietari di beni interessati all’esproprio, tra cui l’odierna appellante;

    La censura relativa alle garanzie partecipative è stata respinta perché la proprietaria era stata informata dell’avvio del procedimento e aveva potuto presentare osservazioni.

  • art. 22 d.P.R. 327/2001

    Emerge dalla documentazione in atti che: a) Infrarail s.r.l. ha informato l’appellante della possibilità di richiedere copia della relazione tecnico-illustrativa e del piano particellare di esproprio, ma non si è avvalsa di tale facoltà; b) l’elenco dei proprietari coinvolti nella dichiarazione di pubblica utilità era contenuto nell’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio; c) il decreto di occupazione d’urgenza notificato all’appellante in data 19.2.2024 e 13.3.2024 contiene l’elenco delle ditte espropriande, ma per ragioni di tutela della riservatezza sono stati indicati unicamente i terreni di proprietà dell’appellante.

    La mancata comunicazione alla proprietaria dell’intero elenco degli espropriandi non ha determinato il vizio dedotto, considerata la pubblicazione dell’elenco e la possibilità di consultare la documentazione espropriativa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Per tali ragioni, va esclusa la sussistenza del dedotto vizio, e in ogni caso ne va esclusa la sua natura invalidante (art. 21 octies 2° comma l. n. 241/90), non avendo l’appellante fornito la prova di un qualche suo personale diritto che sarebbe stato, in parte qua, conculcato dall’autorità espropriante.

    Il vizio relativo alla mancata indicazione di tutti i proprietari non è comunque invalidante in assenza della prova di una lesione personale e concreta della posizione dell’interessata.

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    La realizzazione di ogni opera pubblica, specie quando siano stati reperiti i finanziamenti … è di per sé particolarmente urgente perché si tratta di soddisfare interessi pubblici, con la conseguenza che la motivazione sulla particolare urgenza di avviare i lavori, presa in considerazione dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, non è sostanzialmente dissimile dalla urgenza indicata nel precedente art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, e ciò in quanto in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza (il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità), l'amministrazione ben può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, per realizzare le opere per le quali c'è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio

    La motivazione dell’urgenza richiesta per l’occupazione può ritenersi soddisfatta, secondo l’orientamento richiamato, quando sussistono il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e l’opera pubblica approvata è finanziata.

  • art. 16 d.P.R. 327/2001

    con comunicazione ex art. 16 d.P.R. n. 327/01 l’appellante è stata notiziata dell’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con facoltà di proposizione di eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;

    La comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e la concessione di un termine per presentare osservazioni hanno consentito la partecipazione dell’interessata.

  • art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001

    All’evidenza, trattasi di questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte di Appello territorialmente competente), ai sensi dell’art. 53 comma 2 d.P.R. n. 327/01.

    Le controversie sulla determinazione dell’indennità di esproprio spettano alla giurisdizione ordinaria, individuata nella Corte d’appello territorialmente competente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento del 16.9.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell’udienza da remoto; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare un piano regolatore generale o una variante urbanistica generale decorre dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta ufficiale); quando invece la variante incide singolarmente su un bene specifico, imprimendogli un vincolo preordinato all’esproprio, il termine decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza.
  • Quando un soggetto emette un atto espropriativo in qualità di delegato, l’atto è imputabile all’autorità delegante; ciò vale anche nell’ipotesi di mera delega di firma, nella quale il delegato opera come nuncius.
  • La partecipazione del proprietario alla procedura espropriativa, tramite comunicazione dell’avvio e possibilità di presentare osservazioni, esclude la fondatezza della censura di mancato coinvolgimento quando tali garanzie siano state effettivamente assicurate.
  • La mancata indicazione nel decreto di occupazione di tutti i soggetti espropriati non comporta l’invalidità dell’atto quando l’elenco sia stato pubblicato e il ricorrente non dimostri la lesione di un proprio diritto; il vizio è in ogni caso non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • In presenza del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, l’urgenza di realizzare un’opera pubblica approvata e finanziata può giustificare l’occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. 327/2001.
  • La nuova comunicazione del decreto di occupazione che si limiti a differire la data dell’immissione in possesso, senza rinnovare la valutazione di fatti e interessi, non costituisce un nuovo provvedimento e non richiede la rinnovazione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaPiani regolatori e variantiGiurisdizione e ripartoAppello
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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