Cassazione Penale, Sentenza n. 11409/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di cui agli artt. 73 (capo 16) e 74 d.P.R. n.309/1990. Il ricorso per cassazione deduceva: omissione di motivazione e violazione di legge; mancata distinzione tra condotta associativa e concorso di persone nel reato di cui all'art.73 d.P.R. n.309/1990; mancata indicazione della stabilità del vincolo associativo, della ripartizione dei ruoli e dell'esistenza di una cassa comune; travisamento probatorio; insufficiente valutazione della durata esigua della condotta che escluderebbe l'art.74; possibilità che si tratti al più di concorso (art.110, 81 c.p., 73 d.P.R. 309/1990); mancata valutazione della richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico; assenza del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; e rilievi generici sulla inapplicabilità dell'art.192 c.p.p. alle ordinanze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per molteplici profili: carenza di specificità estrinseca (il ricorso non si confronta mai con la motivazione dell'ordinanza impugnata), deduzioni generiche e non fondate su riferimenti normativi precisi, argomentazioni in diritto avulse dal contenuto dell'ordinanza, e questioni non rilevanti in fase cautelare (es. art.649 c.p.p.). La Corte ha inoltre osservato l'erroneità del richiamare l'art.192 c.p.p. in materia cautelare e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse ampiamente motivato sulle esigenze cautelari (presunzione ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p., inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e valutazione della documentazione lavorativa). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n.309 del 1990, art.73
Norma sostanziale contestata che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indiziari relativi alla condotta collegata a tale fattispecie
d.P.R. n.309 del 1990, art.74
Riguarda l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; il ricorrente contestava la qualificazione associativa ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la partecipazione continuativa alla piazza di spaccio
cod. proc. pen., art.649
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti di una diversa qualificazione: la Corte ha ritenuto la questione inconferente in fase cautelare e non rilevante per il giudizio di inammissibilità
cod. proc. pen., art.192
L'articolo inerente la valutazione delle prove indiziarie è stato ritenuto non applicabile alle ordinanze cautelari, per cui il richiamo del ricorrente è errato
cod. proc. pen., art.275, comma 3
Richiesta di motivazione sulle esigenze cautelari: la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha motivato la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, e l'inidoneità delle misure alternative
cod. proc. pen., art.616
Norma procedurale che consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende: applicata per la condanna di euro 3.000,00
cod. pen., artt.110 e 81
Norme relative al concorso di persone e alla continuazione: il ricorrente invocava tali disposizioni per sostenere l'assenza di associazione; la Corte ha ritenuto le argomentazioni generiche e non focalizzate sulle specifiche deduzioni di fatto
Corte costituzionale, sentenza n.200 del 2016
Citata dal ricorrente in relazione alla distinzione tra associazione e concorso, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non adeguatamente sollevata nel merito e non decisiva per l'ammissibilità
Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende come parametro giurisprudenziale
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve rispettare il requisito della specificità estrinseca: bisogna confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'atto impugnato e indicare esattamente in cosa consista l'errore di diritto o di fatto
- Le deduzioni generiche o meramente ripetitive di errori ("omessa motivazione", "violazione di legge") sono inammissibili se non accompagnate dall'indicazione precisa delle norme e dalla spiegazione del travisamento
- In materia di misure cautelari, i profili attinenti alla valutazione degli indizi e alla motivazione sulle esigenze cautelari richiedono un confronto diretto con le argomentazioni del giudice di merito: non è sufficiente discutere astrattamente il concetto di indizio
- Richieste relative all'applicabilità di specifiche norme procedurali (es. art.649 c.p.p.) possono essere inconferenti in fase cautelare se la questione non è devoluta o non attinente al giudizio sulla misura
- Per ottenere misure alternative alla custodia cautelare (es. arresti domiciliari o braccialetto elettronico) è necessario fornire elementi concreti che confutino la presunzione e i fatti su cui si basa l'inidoneità delle misure alternative indicata dal giudice
- Nel contestare una qualificazione giuridica (associazione vs concorso di persone) occorre dimostrare, con riferimenti concreti agli atti e alla prova, l'assenza degli elementi costitutivi dell'associazione (stabilità del vincolo, ripartizione dei ruoli, cassa comune)
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare meramente il giudizio di fatto: l'impugnazione deve evidenziare vizi giuridici o gravi travisamenti prospettici collegati a specifici passaggi motivazionali
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