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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11409/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di cui agli artt. 73 (capo 16) e 74 d.P.R. n.309/1990. Il ricorso per cassazione deduceva: omissione di motivazione e violazione di legge; mancata distinzione tra condotta associativa e concorso di persone nel reato di cui all'art.73 d.P.R. n.309/1990; mancata indicazione della stabilità del vincolo associativo, della ripartizione dei ruoli e dell'esistenza di una cassa comune; travisamento probatorio; insufficiente valutazione della durata esigua della condotta che escluderebbe l'art.74; possibilità che si tratti al più di concorso (art.110, 81 c.p., 73 d.P.R. 309/1990); mancata valutazione della richiesta di arresti domiciliari con braccialetto elettronico; assenza del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; e rilievi generici sulla inapplicabilità dell'art.192 c.p.p. alle ordinanze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per molteplici profili: carenza di specificità estrinseca (il ricorso non si confronta mai con la motivazione dell'ordinanza impugnata), deduzioni generiche e non fondate su riferimenti normativi precisi, argomentazioni in diritto avulse dal contenuto dell'ordinanza, e questioni non rilevanti in fase cautelare (es. art.649 c.p.p.). La Corte ha inoltre osservato l'erroneità del richiamare l'art.192 c.p.p. in materia cautelare e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse ampiamente motivato sulle esigenze cautelari (presunzione ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p., inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e valutazione della documentazione lavorativa). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.309 del 1990, art.73

    Norma sostanziale contestata che punisce il traffico illecito di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato la sussistenza di elementi indiziari relativi alla condotta collegata a tale fattispecie

  • d.P.R. n.309 del 1990, art.74

    Riguarda l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; il ricorrente contestava la qualificazione associativa ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la partecipazione continuativa alla piazza di spaccio

  • cod. proc. pen., art.649

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti di una diversa qualificazione: la Corte ha ritenuto la questione inconferente in fase cautelare e non rilevante per il giudizio di inammissibilità

  • cod. proc. pen., art.192

    L'articolo inerente la valutazione delle prove indiziarie è stato ritenuto non applicabile alle ordinanze cautelari, per cui il richiamo del ricorrente è errato

  • cod. proc. pen., art.275, comma 3

    Richiesta di motivazione sulle esigenze cautelari: la Corte osserva che il Tribunale del riesame ha motivato la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, e l'inidoneità delle misure alternative

  • cod. proc. pen., art.616

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende: applicata per la condanna di euro 3.000,00

  • cod. pen., artt.110 e 81

    Norme relative al concorso di persone e alla continuazione: il ricorrente invocava tali disposizioni per sostenere l'assenza di associazione; la Corte ha ritenuto le argomentazioni generiche e non focalizzate sulle specifiche deduzioni di fatto

  • Corte costituzionale, sentenza n.200 del 2016

    Citata dal ricorrente in relazione alla distinzione tra associazione e concorso, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non adeguatamente sollevata nel merito e non decisiva per l'ammissibilità

  • Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende come parametro giurisprudenziale

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve rispettare il requisito della specificità estrinseca: bisogna confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'atto impugnato e indicare esattamente in cosa consista l'errore di diritto o di fatto
  • Le deduzioni generiche o meramente ripetitive di errori ("omessa motivazione", "violazione di legge") sono inammissibili se non accompagnate dall'indicazione precisa delle norme e dalla spiegazione del travisamento
  • In materia di misure cautelari, i profili attinenti alla valutazione degli indizi e alla motivazione sulle esigenze cautelari richiedono un confronto diretto con le argomentazioni del giudice di merito: non è sufficiente discutere astrattamente il concetto di indizio
  • Richieste relative all'applicabilità di specifiche norme procedurali (es. art.649 c.p.p.) possono essere inconferenti in fase cautelare se la questione non è devoluta o non attinente al giudizio sulla misura
  • Per ottenere misure alternative alla custodia cautelare (es. arresti domiciliari o braccialetto elettronico) è necessario fornire elementi concreti che confutino la presunzione e i fatti su cui si basa l'inidoneità delle misure alternative indicata dal giudice
  • Nel contestare una qualificazione giuridica (associazione vs concorso di persone) occorre dimostrare, con riferimenti concreti agli atti e alla prova, l'assenza degli elementi costitutivi dell'associazione (stabilità del vincolo, ripartizione dei ruoli, cassa comune)
  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare meramente il giudizio di fatto: l'impugnazione deve evidenziare vizi giuridici o gravi travisamenti prospettici collegati a specifici passaggi motivazionali

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