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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34897/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali dovuti per gli anni 2012 e 2013, con riferimento all'obbligo di iscrizione alla gestione separata. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione della contribuente ritenendo non prescritta la pretesa, perché il termine quinquennale avrebbe iniziato a decorrere non dalla scadenza originaria dei versamenti fissata dai D.P.C.M. annuali, ma dal 20 agosto degli anni di riferimento, in ragione del differimento generale dei termini per gli adempimenti fiscali. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 3 l. n. 335/1995, oltre a falsa applicazione dell'art. 37, comma 13-bis, d.l. n. 223/2006, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalle scadenze prorogate dai D.P.C.M. (8.7.2013 e 7.7.2014) e non dal 20 agosto, sicché al momento delle richieste INPS il credito era già prescritto. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle questioni riproposte in appello relative all'inapplicabilità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, per i contributi a percentuale, la prescrizione decorre dal momento in cui il contributo diventa esigibile, cioè dalla scadenza del termine di pagamento, e non dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto di scienza e non un presupposto del credito. Ha inoltre chiarito che i D.P.C.M. di differimento dei termini annuali, in quanto fonti regolamentari attuative del d.lgs. n. 241/1997, incidono anche sulla decorrenza della prescrizione. Pertanto, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame conformemente ai principi indicati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi, ciò coincide con la scadenza del pagamento del contributo esigibile.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; il differimento di tali termini incide sulla scadenza utile anche ai fini prescrizionali.

  • art. 3 l. n. 335/1995

    Richiamato come norma di disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali nel contesto della controversia.

  • art. 37, comma 13-bis, d.l. n. 223/2006

    Invocato dalla ricorrente come disposizione ritenuta non pertinemente applicata dalla Corte di merito.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce ai D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.

  • art. 55 R.D.L. n. 1827/1935

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'asserita omissione di pronuncia sulle domande riproposte in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione in appello delle domande assorbite di primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione delle domande non accolte o assorbite nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • Nei contributi a percentuale la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, cioè dal momento in cui il credito diventa esigibile, e non dal termine per la dichiarazione dei redditi in sé considerato.
  • La dichiarazione dei redditi è un atto di scienza successivo all'esigibilità del credito contributivo: non costituisce il presupposto della pretesa, ma può eventualmente rilevare come atto interruttivo della prescrizione se contiene la ricognizione del credito.
  • I differimenti dei termini disposti con D.P.C.M., adottati in attuazione della disciplina sui versamenti fiscali e contributivi, si riflettono anche sulla decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti.
  • Ai fini della verifica della prescrizione di contributi previdenziali occorre avere riguardo alla concreta scadenza legale del versamento, comprensiva degli eventuali differimenti normativamente previsti, e non a termini ulteriori o indipendenti riferiti a adempimenti dichiarativi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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