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Sentenza

Sentenza n. 15443/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202603917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata in ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione mediante l’accredito delle somme dovute in corso di causa. Ha condannato l’ASL Viterbo a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge, se e nella misura dovuti, applicando il criterio della soccombenza virtuale.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3693/2019, che aveva condannato l’ASL Viterbo a risarcire il danno da abuso di precariato per un importo pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3693/2019, pubblicata il 17 dicembre 2019, notificata in forma esecutiva il 15 gennaio 2020 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il risarcimento del danno da abuso di precariato maturato prima dell’inquadramento a tempo indeterminato, quantificandolo in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. Nel corso del giudizio l’ASL ha accreditato le somme dovute; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale Viterbo a risarcire all’odierna ricorrente il danno da abuso di precariato patito prima dell’inquadramento in ruolo a tempo indeterminato «in misura pari alle seguenti mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, oltre accessori […]10 mensilità».

    Il giudizio è stato proposto e definito in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.; il testo non formula una specifica interpretazione della disciplina dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del creditore nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’adempimento interviene in corso di giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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