Cassazione Civile, Ordinanza n. 10137/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo a un supermercato, stipulato nel novembre 2014. La società concedente agì per ottenere la risoluzione del contratto, il rilascio dell'azienda e il pagamento dei canoni non corrisposti. In primo grado venne dichiarata inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'affittuaria, fu accertata la risoluzione di diritto del contratto e la convenuta venne condannata al rilascio e al pagamento dei canoni scaduti. In appello la concedente ottenne la condanna dell'affittuaria al pagamento dei canoni maturati fino all'effettivo rilascio, mentre l'appello incidentale dell'affittuaria fu rigettato. In cassazione l'affittuaria dedusse: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza dell'azienda, che avrebbe impedito la debenza dei canoni successivi ad aprile 2015; 2) omesso esame del fatto decisivo dell'inesistenza dell'azienda, asseritamente disintegrata per iniziativa della concedente; 3) omesso esame di documenti decisivi relativi alla stessa vicenda; 4) violazione dell'art. 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello applicato la disciplina del rinvio d'ufficio e rigettato l'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che non era stato chiarito se l'eccezione fosse stata mantenuta nelle conclusioni di primo grado e che non era stato riportato in modo analitico il contenuto dell'eccezione medesima. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ritenendo che sulla questione dell'effettiva esistenza dell'azienda si fosse ormai formato giudicato interno. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il rinvio dell'udienza era avvenuto d'ufficio e che quindi correttamente la Corte d'appello aveva applicato l'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., con conseguente correttezza del rigetto dell'appello incidentale. Il ricorso è stato quindi rigettato nel complesso; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa considerazione di un'eccezione autonomamente rilevante integra un error in procedendo per omessa pronuncia, ma in cassazione la doglianza è ammissibile solo se l'eccezione sia riportata in modo specifico e inequivoco nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per omesso esame di un fatto decisivo e di documenti decisivi; la Corte evidenzia che, una volta formato il giudicato interno sulla questione, tali censure restano assorbite.
art. 1454 c.c.
Richiamato dalla sentenza di primo grado per la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto a seguito di diffida ad adempiere.
art. 1591 c.c.
Richiamato nel ricorso in appello della controparte per qualificare la domanda di pagamento dei canoni come azione di condanna per il ritardato rilascio.
art. 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quando il rinvio dell'udienza è disposto d'ufficio dal giudice, si applica il comma 4 e il termine di costituzione non si sposta in avanti; la disciplina del comma 5 non è applicabile al rinvio deciso in udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia su un'eccezione richiede che l'eccezione sia stata formulata in modo autonomamente apprezzabile, inequivoco e integralmente riportato nel ricorso, con l'indicazione dell'atto o del verbale in cui fu proposta.
- La censura di omessa pronuncia non può essere prospettata in modo generico: la parte deve specificare il contenuto esatto dell'eccezione e dimostrare che essa sia stata mantenuta fino alle conclusioni di primo grado, quando ciò rilevi ai fini del thema decidendum.
- Le doglianze di omesso esame di fatti o documenti decisivi restano assorbite quando la questione di fatto sulla quale incidono sia coperta da giudicato interno.
- Nel caso di rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice, si applica la disciplina dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., con conseguente irrilevanza delle regole sul diverso rinvio che comporterebbe lo spostamento del termine di costituzione.
- La corretta qualificazione del rinvio processuale incide sulla tempestività delle difese e sulla sorte delle impugnazioni incidentali correlate.
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