Sentenza del 19/06/2019 n. 3696 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Estinzione società - Effetti - Interruzione del giudizio - Successione dei soci - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione concerne gli effetti processuali della cancellazione di una società dal registro delle imprese durante un giudizio. La cancellazione determina l'estinzione della società e la perdita della sua capacità di stare in giudizio. Il processo deve quindi essere interrotto e può proseguire o essere riassunto dai soci o nei loro confronti, quali successori della società, purché siano depositati i bilanci finali di liquidazione dai quali risulti il fenomeno successorio nei debiti sociali. La responsabilità dei soci è comunque limitata alle somme da essi eventualmente riscosse in sede di liquidazione.
La decisione
La sentenza afferma che la cancellazione della società produce l'estinzione a partire dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese e costituisce evento interruttivo del giudizio pendente. La prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci è subordinata alla prova documentale della successione, mediante deposito dei bilanci finali di liquidazione. In mancanza di tale prova, non è possibile imputare automaticamente ai soci la posizione processuale e i debiti della società.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, con eventuale successione dei soci nei rapporti giuridici residui nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Art. 299 c.p.c.
L'estinzione della società costituisce un evento idoneo a determinare l'interruzione del processo quando si verifica durante la pendenza del giudizio.
Art. 110 c.p.c.
In caso di estinzione della parte, il processo può essere proseguito o riassunto nei confronti dei successori, purché sia dimostrata la successione processuale.
Cass. ord. n. 29251/2018
La Corte ha chiarito che la prosecuzione o riassunzione del giudizio nei confronti dei soci della società cancellata richiede il deposito dei bilanci finali di liquidazione, dai quali emerga la successione nei debiti sociali.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta normalmente la sua estinzione e la perdita della capacità processuale.
- Se la cancellazione avviene mentre è pendente un giudizio, il processo deve essere interrotto e non può proseguire automaticamente con la società estinta.
- I soci possono subentrare nel processo quali successori, ma la loro individuazione e la loro responsabilità devono essere provate, in particolare mediante il bilancio finale di liquidazione.
- La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta non è automaticamente illimitata: opera, in linea generale, nei limiti delle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione.
- Prima di riassumere o proseguire un giudizio contro i soci di una società cancellata è necessario verificare la data della cancellazione, depositare la documentazione della liquidazione e dimostrare l'effettivo fenomeno successorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 234 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 giu 2019Sentenza del 19/06/2019 n. 1022 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →