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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Patti n. 109/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Patti n. 109/2025, notificato al Comune in forma esecutiva il 29 aprile 2025, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 8.728,27, oltre accessori e spese legali, nonché delle spese di registrazione del titolo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo: l’assenza di una previa notificazione del titolo esecutivo necessaria per il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996; la non equiparabilità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a un titolo passato in giudicato; la necessità di una nuova notificazione del decreto dopo la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; e la prevalenza dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 sull’art. 654, comma 2, c.p.c., con conseguente obbligo di notificare nuovamente il titolo divenuto definitivamente esecutivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Ha rilevato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo era stato notificato al Comune il 29 aprile 2025 e che il decreto del Giudice di Pace del 27 giugno 2025 lo aveva poi dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Poiché il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 27 gennaio 2026, risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Secondo il TAR, ai fini del decorso di tale termine è sufficiente la notificazione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, poiché esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.; non è quindi necessaria una nuova notificazione dopo la dichiarazione di esecutorietà definitiva. Accertato l’inadempimento del Comune, il TAR ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario generale del Comune, con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il TAR ha escluso la fissazione di una penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo; per proporre il ricorso in ottemperanza è sufficiente che sia stato notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo non rende necessaria una nuova notificazione ai fini del decorso del termine di centoventi giorni quando il decreto provvisoriamente esecutivo sia già stato notificato.

  • art. 642 c.p.c.

    La provvisoria esecutorietà conferisce al decreto ingiuntivo efficacia di titolo esecutivo.

  • art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo rientra tra i titoli esecutivi.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    La questione della sua eventuale deroga da parte dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 è stata prospettata dal Comune ma non accolta dal TAR nel senso della necessità di una nuova notificazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta e fissare una penalità; nella fattispecie la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente, con esclusione della penalità prevista dal comma 4, lett. e).

Massime di principio

  • Ai fini del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, è sufficiente la notificazione all’amministrazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poiché tale decreto ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi degli artt. 642 e 474, comma 2, n. 1, c.p.c.
  • La successiva dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. non impone una nuova notificazione del titolo quando il decreto provvisoriamente esecutivo sia già stato notificato all’amministrazione.
  • Decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente ad assicurare l’esecuzione della decisione, sicché non è necessario fissare anche una penalità per successive violazioni o inosservanze ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSilenzio della pubblica amministrazione

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