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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01633/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per conseguenza il rigetto dell'istanza di affidamento in prova e semilibertà disposto dal Tribunale di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Nel ricorso ha censurato il rigetto, ma la Corte rileva che l'unico motivo è inammissibile in sede di legittimità perché non sviluppa adeguate ragioni di diritto e non evidenzia manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La decisione impugnata aveva valorizzato, nel giudizio prognostico necessario per le misure alternative, sia la mancanza di un'attività lavorativa o comunque risocializzante, sia l'assenza di un domicilio idoneo.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La concessione dell'affidamento in prova richiede un giudizio prognostico favorevole fondato su elementi positivi che facciano ritenere utile la prova e contenuto il rischio di recidiva; non basta l'assenza di indicatori negativi.

  • art. 48 ord. pen.

    La semilibertà, come misura alternativa, presuppone una valutazione positiva della capacità del condannato di beneficiare del trattamento extramurario secondo un giudizio prognostico non meramente negativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura contro il diniego di una misura alternativa alla detenzione è ammissibile solo se evidenzia specifici vizi di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; non è sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Per concedere una misura alternativa non è sufficiente che non emergano elementi negativi a carico del condannato: occorrono elementi positivi idonei a sostenere un giudizio prognostico favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione della recidiva.
  • Nel valutare l'idoneità all'affidamento in prova o alla semilibertà, la disponibilità di un'attività lavorativa o risocializzante e di un domicilio idoneo costituisce un coelemento rilevante del giudizio prognostico, la cui mancanza può legittimare il rigetto.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione del tribunale di sorveglianza non può trasformarsi in una nuova valutazione discrezionale dei presupposti della misura, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non viziata in modo manifesto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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