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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento -OMISSIS- datato 28.11.2025, notificato all'interessato il 3.12.2025, emesso dal Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Ispettori, di rigetto della richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001 e s.m.i, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso sedi vicine alla residenza del nucleo familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di assegnazione temporanea presentata quale genitore di minore di anni tre. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, carenza di istruttoria, genericità della motivazione ed erronea interpretazione del d.lgs. 172/2019, sostenendo che le esigenze organizzative e di servizio richiamate dall'Amministrazione non avessero consistenza tale da giustificare il rigetto e non fossero eccezionali. Ha dedotto, inoltre, la violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, assumendo che l'Amministrazione avesse sacrificato il diritto alla genitorialità e alla responsabilità condivisa nella cura familiare sulla base di esigenze organiche e di servizio ordinarie. Il diniego era fondato sulla grave scopertura del ruolo degli ispettori presso il Settore di Tarvisio, pari al 53,3%, sull'elevato carico di lavoro connesso ai controlli alle frontiere con Slovenia e Austria e al contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché sul ruolo del ricorrente quale responsabile dell'Ufficio di polizia giudiziaria, destinato a rimanere con un solo ulteriore sottufficiale, prossimo al congedo per quiescenza. Il ricorrente ha anche richiamato sopravvenuti piani ministeriali di potenziamento del personale, ritenendoli idonei a superare le ragioni del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha chiarito che, per il personale delle Forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019, integra e limita la disciplina generale dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001: il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio e non è necessario che tali esigenze siano eccezionali, di particolare gravità o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi. L'Amministrazione deve tuttavia indicarle concretamente, senza formule generiche o stereotipate; il loro apprezzamento, una volta adeguatamente motivato, rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito. Nel caso concreto, la scopertura del 53,3% del ruolo degli ispettori, il gravoso carico operativo del Settore di Tarvisio, la collocazione dell'ufficio in un'area frontaliera critica e la responsabilità specifica ricoperta dal ricorrente costituivano circostanze specifiche, obiettivamente rilevabili e idonee a giustificare il diniego. Il giudice ha ritenuto completa l'istruttoria e adeguata la motivazione. La previsione di future assegnazioni di personale alla Polizia di frontiera di Udine non è stata ritenuta idonea a imporre una diversa valutazione, trattandosi di scelta organizzativa riservata all'Amministrazione. Anche il richiamo agli interessi costituzionali e internazionali connessi alla genitorialità non comporta la prevalenza automatica dell'interesse del dipendente, poiché deve essere bilanciato con la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la continuità dei servizi. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali

    Disciplina generale dell'assegnazione temporanea del dipendente pubblico genitore di minore di tre anni; per le Forze di polizia trova applicazione compatibilmente con la disciplina speciale.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    il diniego di assegnazione è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    Per il personale delle Forze di polizia il diniego richiede esigenze organiche o di servizio motivate, ma non eccezionali, particolarmente gravi o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi; l'apprezzamento concreto spetta alla discrezionalità dell'Amministrazione.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019

    Ha introdotto nell'art. 45 d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis, recante la disciplina speciale dell'assegnazione temporanea per gli appartenenti alle Forze di polizia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi e valutato le osservazioni presentate dal ricorrente prima dell'adozione del diniego.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia, l'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è disciplinata in via speciale dall'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio e non richiede che tali esigenze abbiano carattere eccezionale.
  • Il diniego dell'assegnazione temporanea deve indicare esigenze organiche o di servizio concrete e specifiche; non è sufficiente il richiamo a formule generiche o stereotipate. Sono idonei, se adeguatamente documentati e motivati, dati sulla scopertura dell'organico, il carico di lavoro, la particolare criticità territoriale e il ruolo operativo specificamente svolto dal dipendente.
  • Una volta che le esigenze ostative siano adeguatamente rappresentate, la loro concreta ponderazione appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione e non può essere sostituita dal giudice con una propria valutazione organizzativa di merito.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse del dipendente alla genitorialità e le esigenze di sicurezza pubblica, ordine pubblico e continuità operativa dei servizi di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 riconosce prevalenza alle motivate necessità operative dell'Amministrazione quando l'assegnazione comprometterebbe la funzionalità del servizio.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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