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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento 1) della determinazione dirigenziale prot. 1637 del 26/09/2022, comunicata il 27/09/2022, del Comune di Crotone (Responsabile del Settore 8 “Attività Produttive e valorizzazione del territorio” / Responsabile del P.O. del Servizio 8.1 “Attività Produttive”), limitatamente alla parte in cui non è stata rilasciata alla ricorrente Starbene Srl l''autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 alla realizzazione, in Crotone al Largo Covelli n. 4 (fol. 35, p.lla 819/3), di una struttura sanitaria privata per tutte le “n. 20 prestazioni die (centro semiresidenziale) per l''assistenza ai pazienti autistici”, come richiesto con l''istanza presentata in data 18/02/2021 (prot. 11014) [reiterativa della precedente istanza del medesimo contenuto presentata in data 19/05/2017 (prot. 27889/I)], quindi nella parte in cui non ha autorizzato ulteriori n. 10 prestazioni/die semiresidenziali autismo; 2) del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale alla realizzazione della struttura di cui al punto che precede, espresso dalla Regione Calabria (Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari) con provvedimento prot. 381890 del 30/08/2022, ad oggetto “Rif. Suap 5724 del 17/02/2021. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992. Società “Centro Fisiokinesiterapico STARBENE” con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Largo Covelli n. 4”, limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni/die richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità per 10 prestazioni di semiresidenzialità autismo rispetto alle n. 20 prestazioni/die richieste da Starbene Srl con istanza del 18/02/2021 (prot. 11014) [reiterativa della precedente istanza del medesimo contenuto presentata in data 19/05/2017 (prot. 27889/I)]; 3) della valutazione resa dalla Regione Calabria – Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362480 del 5.8.2022, per come richiamata nei provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) che precedono, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni/die richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni/die; 4) della valutazione dell''Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381890 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni/die richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni/die; 5) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all''accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202201654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comune di Crotone che aveva autorizzato la realizzazione di una struttura sanitaria privata per 10 prestazioni di centro residenziale autismo, anziché per tutte le 20 prestazioni richieste, unitamente agli atti regionali presupposti di compatibilità con la programmazione sanitaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, limitatamente alla mancata autorizzazione di ulteriori 10 prestazioni giornaliere semiresidenziali per l'assistenza a pazienti autistici, la determinazione dirigenziale del Comune di Crotone adottata ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992. Sono stati impugnati anche il parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria, la valutazione del competente settore regionale, la valutazione dell'Azienda sanitaria provinciale richiamata nel parere e ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Dal testo non risultano esposti o esaminati nel merito specifici motivi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La determinazione comunale impugnata era stata annullata integralmente con distinta sentenza pronunciata in altro giudizio, avente a oggetto il medesimo provvedimento. Tale annullamento ha privato la ricorrente di un interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione processuale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in considerazione delle particolari circostanze fattuali.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell'autorizzazione sanitaria alla realizzazione della struttura privata; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • L'annullamento integrale, in un distinto giudizio, dell'atto amministrativo oggetto di impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso pendente contro il medesimo atto e comporta la dichiarazione di improcedibilità.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende inutile la decisione sulla domanda principale, le ulteriori questioni di rito possono essere dichiarate assorbite.
  • La compensazione delle spese è giustificata dalle particolari circostanze fattuali che abbiano determinato la definizione del giudizio per improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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