Sentenza n. 5113/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025, prot. 794229, pubblicata il 17 dicembre 2025, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, nella parte in cui ha limitato l'applicazione dell'indennità provvisoria ai soli concessionari per la gestione del gioco del bingo che hanno promosso specifici ricorsi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a vedersi applicare, a far data dal 1° gennaio 2025, l’indennità mensile provvisoria di € 2.800,00, nonché per l’accertamento del conseguente diritto al credito maturato per le somme versate in eccedenza a partire dal mese di luglio 2016 (inizio del regime di proroga) e sino a tutto l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025 che limitava ai soli concessionari ricorrenti l'applicazione dell'indennità mensile provvisoria ridotta per il gioco del bingo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione direttoriale con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva rideterminato, in esecuzione di precedenti sentenze favorevoli ad alcuni concessionari, l'indennità mensile provvisoria dovuta per la gestione del gioco del bingo, limitando l'applicazione dell'importo di 2.800 euro mensili ai soli concessionari che avevano promosso specifici ricorsi. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'applicazione dell'indennità dal 1° gennaio 2025 e del credito derivante dalle somme versate in eccedenza dal luglio 2016 al 2025. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato una nuova determinazione direttoriale del 26 febbraio 2026, con la quale ha esteso anche ai concessionari non parti dei precedenti giudizi l'applicazione dell'indennità ridotta di 2.800 euro mensili per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova determinazione direttoriale del 26 febbraio 2026 ha sostituito e regolato diversamente la materia oggetto dell'originaria impugnazione, estendendo alla società ricorrente e agli altri concessionari non ricorrenti l'applicazione dell'importo mensile ridotto. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla rimozione dell'atto originariamente impugnato. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi, previa informazione alle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamato implicitamente dalla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un provvedimento successivo sostituisce o modifica quello impugnato in modo tale da eliminare l'utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe ottenere dalla sua rimozione.
- La sopravvenienza di un nuovo atto amministrativo che estende al ricorrente il beneficio precedentemente limitato ad altri destinatari priva di interesse l'impugnazione dell'atto originario, salvo che residuino utilità sostanziali non soddisfatte dalla nuova disciplina.
- La sentenza in forma semplificata è ammissibile quando il contraddittorio e la documentazione risultano completi e le parti siano state avvisate della possibile definizione semplificata e dell'improcedibilità.
Come è indicizzato
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