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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27841/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia origina dalla realizzazione di un nuovo stadio comunale: il Comune aveva stipulato una convenzione di concessione con una società sportiva, la quale aveva poi affidato i lavori a un'impresa di costruzioni. L'impresa, rimasta creditrice per il saldo lavori, la revisione prezzi, alcuni compensi aggiuntivi per riserve e pretese accessorie, agiva in giudizio anche nei confronti del Comune chiedendo in via principale il pagamento diretto, in subordine l'indebito arricchimento, ulteriormente in subordine la surroga ex art. 2900 c.c. e, in via ancora più gradata, il risarcimento del danno. Nei gradi di merito iniziali la domanda principale fu respinta per carenza di rapporto diretto con il Comune e per prescrizione. In sede di cassazione una prima sentenza aveva escluso l'azione diretta e l'indebito arricchimento, ma aveva accolto i motivi sull'azione surrogatoria e sull'interruzione della prescrizione degli interessi. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto rituale la riassunzione, ha riconosciuto l'inerzia della società sportiva concessionaria, ha ricondotto la domanda surrogatoria al titolo della convenzione di concessione e non al contratto di appalto, ha escluso l'applicabilità automatica della disciplina degli appalti pubblici sugli interessi da ritardo, ma ha accolto solo in parte le pretese patrimoniali. L'impresa ha proposto ricorso principale deducendo, tra l'altro, violazione del giudicato, extrapetizione, violazione delle norme sugli appalti pubblici, errata interpretazione della convenzione, erronea disciplina della prescrizione, omessa pronuncia e motivazione apparente sulle riserve; il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando vizi della riassunzione, violazione del giudicato, insussistenza del credito, divieto di lavori extra contratto e erronea interpretazione della convenzione. La Corte di cassazione ha rigettato i motivi incidentali e la maggior parte di quelli principali, ma ha accolto i motivi relativi alle riserve n. 8 e n. 9 per motivazione contraddittoria/omesso esame, cassando la sentenza sul punto e disponendo il rinvio per nuovo esame limitato alle voci oggetto di accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi del Comune e la gran parte di quelli dell'impresa. Ha confermato che non esisteva un rapporto diretto di appalto tra impresa e Comune e che l'azione esperita in rinvio andava valutata come azione surrogatoria sul credito della società concessionaria verso il Comune, regolato dalla convenzione del 15/10/1983. Ha escluso l'applicazione della disciplina degli interessi da ritardo degli appalti pubblici, valorizzando la clausola convenzionale che subordinava il pagamento alla richiesta della concessionaria con emissione di fattura, e ha ritenuto infondate le doglianze su giudicato, extrapetizione, prescrizione e rivalutazione monetaria, salvo il riconoscimento degli interessi legali dalla domanda per i crediti di valuta. È stata invece accolta la censura sulla riserva n. 9 e quella sul mancato esame effettivo della riserva n. 8, perché la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata contraddittoria e insufficiente rispetto alle risultanze di CTU e direzione lavori. Ne consegue la cassazione con rinvio limitatamente a tali capi, per nuovo esame delle due riserve e della relativa quantificazione; per il resto la decisione impugnata resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    L'azione surrogatoria consente al creditore di esercitare i diritti spettanti al debitore inerte, ma solo nei limiti del titolo del debitore surrogato; il creditore subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del debitore.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti stragiudiziali possono avere efficacia interruttiva della prescrizione se idonei a costituire in mora il debitore o comunque a manifestare la volontà di far valere il credito, ma la loro rilevanza va valutata secondo il titolo del diritto azionato.

  • art. 2945 c.c.

    La prescrizione interrotta fa salvi gli effetti del periodo non ancora maturato; la Corte richiama la diversa durata quinquennale degli interessi e decennale delle altre voci di credito, ma nel caso concreto esclude l'impostazione dell'appellante sul punto in relazione alla disciplina convenzionale applicabile.

  • art. 324 c.p.c.

    Si forma giudicato interno sulle statuizioni non impugnate nei modi e nei tempi dovuti; tuttavia il giudicato copre solo ciò che è stato effettivamente deciso, non questioni rimaste assorbite o non affrontate nel diverso titolo azionato in rinvio.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non sono ammissibili nuove domande o eccezioni che alterino il thema decidendum, ma restano proponibili mere difese compatibili con il principio di diritto fissato dalla Cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso e il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; è però consentita la valutazione delle questioni rimaste aperte entro i limiti del giudicato e delle preclusioni pregresse.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della convenzione deve seguire il senso delle clausole e l'intenzione dei contraenti; la Corte reputa non decisivo il richiamo astratto ai canoni ermeneutici quando la clausola convenzionale disciplina autonomamente il pagamento.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette le une per mezzo delle altre; nel caso concreto la Corte privilegia la lettura sistematica dell'art. 16 della convenzione, che esclude il richiamo automatico alla disciplina degli appalti pubblici.

  • art. 1369 c.c.

    Nel dubbio, le clausole si interpretano secondo la natura e l'oggetto del contratto; qui la clausola di pagamento è letta nel senso di una disciplina autonoma della concessione.

  • art. 1224 c.c.

    La rivalutazione o il maggior danno non sono riconosciuti automaticamente: nel caso dei crediti di valuta la Corte esclude la rivalutazione in difetto di prova del maggior danno.

  • art. 150 c.p.c.

    La notificazione per pubblici proclami è ritenuta rituale, nel caso concreto, a seguito dell'autorizzazione del presidente e della successiva rimessione in termini.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini è giustificata quando la decadenza non sia imputabile alla parte; la Corte considera legittima la soluzione adottata nel caso della notifica ai numerosi soci della società estinta.

  • art. 331 c.p.c.

    Viene richiamato dal Comune per censurare la riassunzione/notifica, ma la Corte ritiene infondata la doglianza alla luce della corretta gestione processuale della notifica per pubblici proclami.

  • art. 342 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Le varianti o addizioni non preventivamente autorizzate non danno di regola diritto a compenso; tuttavia la Corte distingue il caso concreto in base alla non contestazione specifica e alla disciplina convenzionale della concessione.

  • art. 343 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    È richiamato in tema di disciplina delle varianti e dei lavori aggiuntivi; nel caso concreto non impedisce il riconoscimento delle voci accolte per effetto della convenzione e delle risultanze istruttorie.

  • art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Disciplina gli interessi per ritardato pagamento degli acconti negli appalti pubblici; la Corte esclude la sua applicazione diretta alla fattispecie, perché il credito azionato in surroga va regolato dalla convenzione di concessione.

  • art. 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Disciplina gli interessi sulla rata di saldo dopo il collaudo; la Corte esclude che operi automaticamente nel rapporto concessorio oggetto della domanda surrogatoria.

  • art. 4 l. 10 dicembre 1981, n. 741

    Riduce i termini per gli interessi da ritardato pagamento negli appalti pubblici, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla controversia in quanto prevale la disciplina pattizia della concessione.

  • art. 16 della convenzione del 15/10/1983

    È la clausola decisiva: prevede che la concessionaria emetta fattura per richiedere i pagamenti e che il Comune paghi entro 60 giorni dal ricevimento; senza richiesta e fattura non decorre il ritardo.

  • art. 19 della convenzione del 15/10/1983

    Disciplina la revisione prezzi e il relativo conteggio finale, soggetto all'approvazione dei competenti organi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può esaminare il merito delle questioni rimaste aperte entro i limiti del giudicato interno e delle preclusioni già maturate.
  • L'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non crea un diritto nuovo in capo al creditore, ma consente di esercitare il medesimo diritto che spettava al debitore inerte; perciò il terzo convenuto può opporre al surrogante tutte le eccezioni opponibili al debitore.
  • Quando il credito azionato in surrogatoria deriva da una convenzione di concessione con disciplina autonoma dei pagamenti, non si applica automaticamente la normativa speciale degli appalti pubblici sugli interessi da ritardo, se la convenzione regola in modo diverso il momento di esigibilità.
  • L'interruzione della prescrizione va valutata in relazione al titolo sostanziale del credito e alla soggettività del rapporto dedotto: un atto ritenuto interruttivo per la domanda diretta non opera automaticamente, senza ulteriore verifica, sulla diversa pretesa esercitata in surrogatoria.
  • In tema di lavori pubblici, i lavori extra contratto e le riserve possono essere riconosciuti solo se supportati da specifica base negoziale o da riconoscimento dell'amministrazione; però il giudice deve motivare in modo coerente rispetto alle risultanze tecniche e documentali, altrimenti la decisione è censurabile per contraddittorietà o omesso esame di fatti decisivi.
  • Per i debiti di valuta, gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale se non risulta una precedente messa in mora utile; la rivalutazione monetaria non è automatica e richiede la prova del maggior danno.
  • Nel giudizio di rinvio sono ammissibili mere difese coerenti con il thema decidendum fissato dalla Cassazione, ma non nuove eccezioni o domande che stravolgano l'oggetto del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoMandatoInadempimentoMoraProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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