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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di non accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, n. P.A.S./CAT. -OMISSIS-2025 datato 27.02.2025, notificato a mani del ricorrente in data 21.10.2025; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura non ha accolto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto la sussistenza del periculum in mora, prospettando il rischio di perdere l’attività lavorativa e di subire lo sradicamento dai propri affetti e dal nucleo familiare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge inoltre che l’Amministrazione ha opposto la mancata presentazione, da parte del ricorrente, di osservazioni o riscontri al preavviso di rigetto notificato.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare all’esito di una sommaria delibazione, riservando ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito e di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto insussistenti profili di fondatezza del ricorso, valorizzando in particolare la mancata risposta del ricorrente al preavviso di rigetto. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse meramente eventuale e non grave e irreparabile. Ha inoltre osservato che la sospensione del diniego non avrebbe comunque comportato il rilascio del permesso di soggiorno e, quindi, non avrebbe eliminato il rischio di sradicamento prospettato; tale rischio era peraltro collegato a una possibile espulsione non prevista né paventata nel provvedimento impugnato. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del giudizio. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata rigettata per l’assenza di un sufficiente fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • Il pregiudizio cautelare non è grave e irreparabile quando viene prospettato in termini meramente eventuali, senza una dimostrazione concreta dell’imminenza e dell’effettiva incidenza lesiva dell’atto impugnato.
  • La sospensione cautelare di un diniego non può essere accordata per ottenere indirettamente un effetto ulteriore non producibile mediante la sola sospensione, quale il rilascio del titolo amministrativo negato.
  • Nella valutazione cautelare della fondatezza di un ricorso contro un diniego, assume rilievo la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto, ove tale circostanza sia valorizzata dalle difese dell’Amministrazione e non risultino, allo stato, elementi contrari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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