Cassazione Civile, Ordinanza n. 11784/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso per IRPEG, IRES e IRAP relativa agli anni 2001-2006, proposta da una società che assumeva di avere versato imposte in duplicazione rispetto a somme già assoggettate a tassazione nell'ambito di un precedente contenzioso su un avviso di accertamento per l'anno 1996. In quel precedente giudizio era stata confermata la tassazione per competenza di canoni e versamenti collegati a un contratto atipico di concessione in godimento di immobili, con irrilevanza della diversa tecnica contabile invocata dalla contribuente. Dopo il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, la CTP aveva respinto i ricorsi ritenendoli inammissibili; la CTR, invece, aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non contestato il pagamento delle imposte negli anni successivi e valorizzando la scelta contabile dei risconti passivi, da cui desumeva il diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non contestata la pretesa di rimborso, e violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per errata applicazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova, sostenendo che in tema di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare sia il pagamento sia la duplicazione dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente desunto una mancata contestazione dell'Ufficio, mentre il contenzioso verteva proprio sulla spettanza del rimborso e vi era una contestazione radicale della pretesa. Ha inoltre ribadito che, nelle controversie su istanza di rimborso o silenzio-rifiuto, il contribuente è attore sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, inclusa l'asserita duplicazione impositiva. Non essendo stata adeguatamente verificata la prova di tali fatti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non impedisce al convenuto di negare radicalmente il credito azionato; nel processo tributario la mancata specifica contestazione non equivale ad ammissione né restringe automaticamente il thema decidendum.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza è stata veicolata come violazione processuale per erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata prospettata con riferimento all'art. 115 c.p.c., all'art. 38 d.P.R. 602/1973 e all'art. 2697 c.c.
art. 38 d.P.R. 602/1973
Nelle azioni di rimborso il contribuente deve dimostrare i presupposti del diritto restitutorio; il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza del credito e dell'asserita duplicazione del pagamento.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova incombe sul contribuente che agisce per il rimborso, poiché è attore in senso anche sostanziale.
art. 69 d.lgs. 546/92
Il pagamento effettuato dall'Ufficio è stato richiamato come adempimento conseguente alla decisione, non come acquiescenza alla sentenza impugnata.
art. 75 TUIR
Nel precedente giudizio sui ricavi accertati per l'anno 1996 era stata ritenuta l'imputazione per competenza dei canoni percepiti.
artt. 53 e 75 TUIR
La Corte aveva già affermato che i versamenti costituivano componenti positivi di reddito dell'impresa accipiens da imputare all'esercizio di competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente che agisce per ottenere la restituzione delle imposte è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa l'eventuale duplicazione del prelievo.
- Il principio di non contestazione non impedisce all'Amministrazione finanziaria di negare in radice la debenza del rimborso; in caso di contestazione dell'an debeatur, l'assenza di specifiche contestazioni sui conteggi non vale come riconoscimento del credito.
- Nel processo tributario la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui singoli motivi del contribuente non comporta, di per sé, ammissione dei fatti dedotti né delimita il thema decidendum quando l'Ufficio abbia chiesto il rigetto integrale della domanda.
- In tema di rimborso, il giudice di merito deve verificare in concreto la prova del pagamento e del presupposto restitutorio; non basta valorizzare la scelta contabile del contribuente se non è dimostrata la base fattuale del credito azionato.
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