Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29544/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'indagato per più episodi di cessione di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le cessioni erano sporadiche, di quantitativi minimi, con profitti modesti e senza attività strutturata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla insussistenza delle esigenze cautelari, contestando il pericolo concreto e attuale di fuga e di reiterazione del reato; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato rispetto di adeguatezza e proporzionalità della misura, assumendo che il tribunale avrebbe dovuto applicare una misura meno afflittiva, cioè gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva motivato in modo congruo sui gravi indizi, valorizzando dichiarazioni di acquirenti, servizi di osservazione, sequestri di stupefacente e riscontri bancari sui pagamenti digitali, e aveva correttamente escluso l'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, sulla base della sistematicità delle cessioni, della durata pluriennale dell'attività, delle diverse sostanze cedute, dei profitti non modesti e dell'organizzazione del traffico. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il tribunale aveva adeguatamente motivato sul pericolo di fuga, fondato anche su precedenti per evasione e su un trasferimento all'estero, e sul pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità dei fatti, dalla rete stabile di clienti e da un precedente specifico del 2022. Il terzo motivo è stato considerato aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione del tribunale sulla inidoneità degli arresti domiciliari, anche in considerazione della capacità dell'indagato di gestire l'attività illecita a distanza tramite terzi e pagamenti su carta PostePay. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, sia relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) sia all'oggetto materiale (quantità e qualità della sostanza); essa è configurabile solo in presenza di minima offensività della condotta.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità non può essere riconosciuta se anche uno degli indici previsti dalla norma risulta negativamente assorbente; nel caso concreto è stata esclusa per sistematicità, durata, varietà delle sostanze, profitti e organizzazione dell'attività.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come base della contestazione in continuazione per più fatti di cessione di stupefacenti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma evocata nel motivo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma evocata nel motivo relativo alla motivazione dell'ordinanza cautelare e alla valutazione degli indizi.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma evocata per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per sostenere l'applicabilità di una misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, il controllo della Cassazione sui gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica della motivazione, senza rivalutazione del compendio probatorio.
  • Ai fini della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve apprezzare unitariamente tutti gli indici normativi; la fattispecie è configurabile solo quando la condotta presenti complessiva minima offensività.
  • Se uno degli indici rilevanti per la lieve entità è di segno nettamente contrario, come la sistematicità della condotta o l'organizzazione dell'attività illecita, gli altri elementi favorevoli non sono sufficienti a imporre la riqualificazione.
  • Le censure sulle esigenze cautelari sono ammissibili in cassazione solo se deducono violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o della prova.
  • Il pericolo di fuga e quello di reiterazione possono essere desunti anche da elementi sintomatici quali precedenti specifici, precedenti per evasione, stabilità della rete di clienti e capacità operativa dell'indagato nel tempo.
  • La misura meno afflittiva va esclusa quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, della sua inidoneità a neutralizzare le esigenze cautelari concrete, anche per la capacità dell'indagato di continuare l'attività illecita tramite terzi o strumenti di pagamento tracciabili a distanza.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.