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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17142/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla designazione di un dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze a componente del collegio sindacale dell'INAIL, in un contesto normativo in cui, nelle more, una disposizione aveva trasformato il posto da livello dirigenziale generale a non generale, facendo però salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale già avviate. Il lavoratore ha sostenuto di essere stato inquadrato e retribuito come dirigente di seconda fascia, nonostante l'incarico dovesse essere ricondotto a un posto di prima fascia; ha quindi chiesto le differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 e dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la procedura dovesse considerarsi avviata solo con la designazione del prescelto e non con la pubblicazione dell'avviso dei posti vacanti, con conseguente correttezza dell'inquadramento economico di seconda fascia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della clausola che salva le procedure già avviate, il procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale inizia quando l'amministrazione rende conoscibile l'intenzione di coprire i posti, cioè con la pubblicazione dell'avviso o comunque con la comunicazione ai potenziali interessati, non con la successiva designazione del prescelto. Ne deriva che la procedura del caso rientrava tra quelle salvate dalla norma e che era corretto il riconoscimento delle differenze stipendiali tra il trattamento percepito come dirigente di seconda fascia e quello spettante ai dirigenti di prima fascia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.l. 27 giugno 2012, n. 87

    "Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data"

    la clausola di salvezza tutela le procedure già iniziate prima della trasformazione dei posti e il loro avvio coincide con la pubblicazione dell'avviso o comunque con la resa conoscibile dell'intenzione di coprire i posti

  • art. 23-quinquies, comma 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95

    riproduce la previsione di salvezza delle procedure già avviate, da leggere nel senso di proteggere il procedimento sin dal momento in cui gli interessati possono percepirne l'apertura

  • art. 19, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali si avvia quando l'amministrazione rende conoscibili i posti disponibili e i criteri di scelta, acquisendo poi le disponibilità dei dirigenti interessati

  • art. 97 Cost.

    l'amministrazione può arrestare le procedure di assegnazione o di conferimento degli incarichi quando ciò sia conforme al principio di buon andamento

Massime di principio

  • Nei procedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali, l'avvio coincide con la pubblicazione dell'avviso o con la resa conoscibile della volontà amministrativa di coprire i posti, non con la scelta finale del candidato.
  • La clausola normativa che "salva" le procedure già avviate tutela il procedimento fin dal suo momento iniziale di conoscibilità esterna, così da impedire che mutamenti organizzativi sopravvenuti travolgano selezioni già aperte.
  • La legittimità dell'arresto di una procedura di conferimento o assegnazione resta ferma in linea generale, ma quando la legge prevede espressamente la salvezza delle procedure avviate occorre individuare correttamente il momento di apertura del procedimento.
  • Se il classamento economico riconosciuto al dipendente non è conforme alla natura dell'incarico effettivamente spettante, possono essere dovute le differenze retributive corrispondenti al livello corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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