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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2738/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011, della confisca di prevenzione irrevocabile disposta dalla Corte d'appello di Roma il 10/03/2020 su beni intestati a terzi ma ritenuti riconducibili a Fernando Mancini. Le doglianze principali sono: (1) la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. Corte cost. n.24 e n.25/2019) che, a loro avviso, avrebbe inciso retroattivamente sui presupposti del giudizio di pericolosità su cui si fonda la confisca; (2) la scoperta tardiva di una presunta prova nuova, una scrittura privata del 6/10/2005 che attesterebbe che i proventi confiscati deriverebbero da introiti in nero della gestione della BAGNI BELVEDERE s.r.l. a favore di Franca Cardarelli e non da proventi illeciti riconducibili a Fernando Mancini. I ricorrenti chiedevano inoltre accertamenti tecnici e l'audizione di testimoni a supporto dell'autenticità del documento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale in quanto la questione era già stata affrontata e decisa nel procedimento di prevenzione che ha portato alla confisca irrevocabile. Quanto alla presunta prova nuova, la Corte ha ritenuto che il documento fosse preesistente e non incolpevolmente scoperto: l'unica copia era rimasta nella disponibilità di un familiare per anni e i ricorrenti non hanno giustificato con causa di forza maggiore l'omessa deduzione nel procedimento di prevenzione. Inoltre il documento è stato valutato inattendibile per plurime anomalie (autentica notarile dubbia, mancato repertorio, contenuto incongruente, scoperta tardiva e modalità di conservazione) e la Corte ha respinto la richiesta istruttoria per l'audizione dei testi ritenendola non necessaria e non idonea a superare i citati profili di inattendibilità. La decisione di rigetto è stata confermata in diritto richiamando la giurisprudenza consolidata sui limiti della revocazione e sui requisiti della prova nuova.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)

    art. 1 lett. b), art. 4 comma 1 lett. c), art. 28

    L'art. 1 lett. b) definisce la categoria dei soggetti pericolosi; l'art. 28 disciplina la revocazione delle confische irrevocabili limitando la fattispecie ai casi tassativamente previsti (prove nuove sopravvenute o scoperte incolpevolmente, fatti sopravvenuti con sentenza penale definitiva, decisioni su falsità). La Corte ha applicato questi limiti interpretando restrittivamente la possibilità di riaprire il giudizio qualora le prove fossero deducibili in precedenza senza giustificato impedimento.

  • Costituzione (giurisprudenza Corte costituzionale)

    Sentenza Corte cost. n. 24/2019 e n. 25/2019

    Le sentenze hanno inciso sulla portata della nozione di pericolosità prevista dal codice antimafia. Tuttavia la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la questione fosse già stata esaminata nei gradi di prevenzione e dunque non rilevante in revocazione.

  • Cassazione – Sezioni Unite

    Sez. U. n. 3513/2021 (dep. 2022); Sez. U. n. 43668/2022 (Lo Duca)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'art. 28: il comma 2 non autorizza la riapertura indifferenziata del merito ma ammette la revocazione solo per fatti sopravvenuti idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti. La prova nuova preesistente ma scoperta tardivamente è rilevante solo se la scoperta è incolpevole o dovuta a forza maggiore.

  • Cassazione (giurisprudenza di richiamo)

    Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024 (Cesarano); Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019 (Castaldo); Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019 (Grauso)

    Confermano il principio secondo cui la fattispecie aperta del comma 2 di art. 28 non consente una nuova valutazione del merito su elementi già esaminati, e ribadiscono i criteri di ammissibilità e valutazione della prova nuova e delle richieste istruttorie in revocazione.

  • codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. e), art. 630 e ss., art. 640

    Riferimenti alle modalità di riesame in cassazione e ai motivi di impugnazione; la Corte ha richiamato tali disposizioni per delimitare la sindacabilità della motivazione e dei motivi dedotti in cassazione contro il rigetto della revocazione.

  • giurisprudenza su caso fortuito e forza maggiore

    Sez. U. n. 14991 del 11/04/2006 (De Pascalis); Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997 (Zarrella); Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio)

    Richiamati per spiegare i concetti di imprevedibilità (caso fortuito) e irresistibilità (forza maggiore) richiesti per giustificare la non tempestiva deduzione di prove nel procedimento originario; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato tali condizioni.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è rimedio eccezionale e si ammette solo nei casi tassativamente previsti: prove nuove sopravvenute, prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte, fatti sopravvenuti definiti con sentenza penale definitiva, o decisioni basate su falsità.
  • La declaratoria di incostituzionalità di norme che ridefiniscono la pericolosità non determina automaticamente la revocazione delle confische irrevocabili: occorre verificare se la questione sia già stata esaminata e risolta nel procedimento di prevenzione e se sussistano fatti sopravvenuti o prove incolpevolmente scoperte.
  • La "prova nuova" preesistente alla confisca è ammissibile solo se la scoperta è incolpevole o giustificata da forza maggiore/caso fortuito; la mera tardiva emersione di un documento detenuto da un familiare senza giustificazioni non soddisfa il requisito.
  • Anomalie formali del documento (assenza di repertorio, unico esemplare custodito in modo sospetto, autentica dubitabile, contenuto incongruente) possono giustificare la valutazione negativa della sua attendibilità e l'esclusione del suo valore rovesciatore della confisca.
  • La sussistenza del diritto di difesa non obbliga sempre l'ammissione di prove testimonali in revocazione: la richiesta istruttoria può essere respinta se le garanzie sulla utilità e attendibilità dei testi appaiono insufficienti a superare gli elementi che hanno determinato il rigetto.

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