Cassazione Penale, Sentenza n. 38902/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare; il ricorrente denunciava la falsificazione di numerosi brogliacci relativi a intercettazioni da parte di appartenenti alla polizia giudiziaria e sosteneva che quelle trascrizioni, se ritenute inattendibili, avrebbero fatto venir meno la gravità indiziaria su cui si fondava la misura. Ha chiesto la rivalutazione del compendio probatorio in funzione della presunta manipolazione delle trascrizioni e ha riprodotto ampi stralci delle conversazioni per dimostrarne la falsità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mera denuncia di falsificazione non costituisca, di per sé, un fatto nuovo idoneo a mutare il 'giudicato cautelare', soprattutto mentre è ancora pendente una perizia trascrittiva disposta dal giudice di merito e non depositata. Inoltre la Corte ha qualificato come meramente rivalutativa la richiesta di riesame dell'intero compendio intercettativo, poiché l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Cassazione, Sez. 5, n. 17986/2009 (Massone)
Sez. 5, n. 17986 del 09/01/2009, Massone, Rv. 243974 - 01
Principio secondo cui l'effetto preclusivo del precedente giudicato cautelare viene meno solo in presenza di un apprezzabile mutamento dei fatti; in mancanza di nuove acquisizioni probatorie che modifichino la situazione di fatto, le questioni già decise restano precluse.
Cassazione, Sez. Un., n. 22471/2015 (Sebbar)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01
Principio che l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni (anche quando criptico o cifrato) è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se logica e conforme alle massime di esperienza.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; applicato il principio per cui la somma può essere richiesta salvo che la parte dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La semplice denuncia di falsificazione di trascrizioni non è automaticamente idonea a far revocare una misura cautelare: serve un 'fatto nuovo' apprezzabile che mutì il quadro probatorio su cui si fondò la misura.
- Se è stata disposta una perizia trascrittiva e questa non è ancora depositata, l'allegazione di falsità delle trascrizioni non può, in assenza dell'esito della perizia, fondare la revoca della misura.
- La valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni sono materie di merito: la Cassazione non ammette ricorsi diretti a una rivalutazione del compendio probatorio o dell'interpretazione del linguaggio intercettato.
- In sede di cassazione è necessario promuovere censure di legittimità (errori di diritto o vizi procedurali); proposte che consistono in un nuovo esame del merito probatorio sono spesso inammissibili come mera rivendicazione di fatto.
- Chi propone ricorso senza andare incontro a un apprezzabile mutamento dei fatti rischia non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese e, in mancanza di giustificazione della non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
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