Regolamento (UE) 2021/1351
Regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, quali caratteristiche devono avere i sistemi e i controlli degli amministratori di benchmark per individuare e segnalare possibili manipolazioni. Richiede misure proporzionate alla natura, complessità e rischio di manipolazione dell’indice, combinando strumenti automatizzati e analisi umana qualificata. Impone inoltre formazione periodica del personale e la documentazione di tali presidi in una politica di integrità dei dati. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2022.
Norme tecniche di regolamentazione sui sistemi e controlli che gli amministratori di indici di riferimento devono adottare per individuare e segnalare condotte di manipolazione o tentativi di manipolazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011, in relazione ai sistemi adeguati e ai controlli efficaci previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento. Riguarda l’organizzazione interna, il monitoraggio dei dati, la formazione del personale e la documentazione della politica in materia di integrità dei dati. È di applicazione diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal 1° gennaio 2022; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Norme tecniche sui sistemi di individuazione e segnalazione della manipolazione degli indici di riferimento
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011, specificando le caratteristiche dei sistemi e dei controlli che gli amministratori di indici di riferimento devono predisporre per individuare e segnalare condotte che possano integrare manipolazione o tentativo di manipolazione. La disciplina mira a rafforzare l’integrità dei benchmark, imponendo presidi proporzionati al profilo di rischio dell’indice e combinando strumenti automatizzati con una valutazione umana qualificata.
Finalità e contesto normativo
Il testo si fonda sull’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 e risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare che le manipolazioni siano effettivamente individuate in modo adeguato. La Commissione evidenzia che i soli sistemi automatizzati non sono sufficienti e che occorre integrarli con un adeguato livello di analisi umana svolta da personale formato. Viene inoltre richiamata l’esigenza di consentire alle autorità competenti una verifica effettiva delle misure adottate dagli amministratori.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011, con riguardo ai sistemi e controlli destinati a prevenire, individuare e segnalare comportamenti sospetti. Il regolamento non introduce un regime autonomo di benchmark, ma dettaglia gli obblighi già previsti dal quadro di base, concentrandosi su organizzazione interna, monitoraggio, formazione e documentazione. La regola è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera dal 1° gennaio 2022.
Proporzionalità dei sistemi e valutazione del rischio
L’articolo 1 richiede che i sistemi e i controlli siano appropriati e proporzionati alla natura, complessità e rischio di manipolazione dell’indice di riferimento. L’amministratore deve riesaminare tali presidi almeno una volta all’anno e aggiornarli ove necessario, assicurandone la coerenza con il profilo di rischio dell’indice. La valutazione periodica del rischio deve considerare:
- le operazioni previste necessarie per fornire l’indice di riferimento;
- l’origine potenziale, la natura, la specificità e la gravità del rischio di manipolazione;
- le misure previste per affrontare tale rischio, comprese garanzie, misure di sicurezza e procedure interne.
Strumenti automatizzati e analisi umana
Il regolamento richiede un approccio misto. Da un lato, i sistemi devono includere un software capace di effettuare lettura, riproduzione e analisi automatizzate differite dei dati; dall’altro, deve essere presente un’analisi umana finalizzata a individuare e identificare condotte manipolative o tentativi di manipolazione. Il livello di automazione e di intervento umano deve essere calibrato sul rischio dell’indice e, su richiesta, l’amministratore deve dimostrarne l’adeguatezza all’autorità competente.
Formazione del personale
L’articolo 2 stabilisce che i sistemi devono essere gestiti da dipendenti adeguatamente e periodicamente formati. La formazione deve consentire di:
- individuare e identificare dati sospetti potenzialmente riconducibili a manipolazioni o tentativi di manipolazione;
- segnalare tempestivamente le anomalie alla linea gerarchica interna.
Il contenuto della formazione deve essere adattato alla natura, complessità e rischio di manipolazione dell’indice di riferimento, in coerenza con la logica di proporzionalità che permea l’intero regolamento.
Politica in materia di integrità dei dati
L’articolo 3 impone la formalizzazione dei sistemi e dei controlli in una specifica politica in materia di integrità dei dati. Tale documento deve contenere:
- l’indicazione del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento;
- la descrizione generale dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci, con particolare riferimento alla loro conformità all’articolo 1;
- la descrizione generale della formazione dei dipendenti coinvolti, ai sensi dell’articolo 2;
- il nome e i dati di contatto dei responsabili dei sistemi e controlli.
La politica ha quindi una funzione sia organizzativa sia probatoria, utile anche nei rapporti con l’autorità di vigilanza.
Rapporti con l’autorità competente
Il regolamento attribuisce un ruolo di controllo all’autorità competente, alla quale l’amministratore deve fornire, su richiesta, le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del sistema adottato. In particolare, deve essere possibile verificare la coerenza tra livello di rischio, grado di automazione, presenza di analisi umana e formazione del personale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2022. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sistemi adeguati e controlli efficaci
L’articolo 1 stabilisce che i sistemi e controlli devono essere appropriati e proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento; devono essere riesaminati almeno una volta l’anno e aggiornati quando necessario; devono inoltre essere documentati per iscritto in modo chiaro e comprensibile, incluse modifiche e aggiornamenti. La valutazione del rischio deve essere svolta almeno annualmente considerando le operazioni necessarie per fornire l’indice, l’origine potenziale e la gravità del rischio, nonché le misure di contrasto previste.
Combinazione di automazione e analisi umana
I sistemi devono comprendere, in misura adeguata al rischio, un software per la lettura, la riproduzione e l’analisi automatizzate differite dei dati, nonché l’analisi umana per individuare comportamenti che possano comportare manipolazione o tentativi di manipolazione. Su richiesta dell’autorità competente, l’amministratore deve fornire le informazioni sulla struttura dei sistemi e dimostrare l’adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto.
Formazione del personale
L’articolo 2 richiede che i sistemi siano operati da dipendenti adeguatamente e periodicamente formati per individuare e identificare dati sospetti e segnalarli tempestivamente alla linea gerarchica interna. Il contenuto della formazione deve essere calibrato sulla natura, complessità e rischio di manipolazione dell’indice di riferimento.
Politica in materia di integrità dei dati
L’articolo 3 impone che i sistemi e controlli siano documentati in una politica in materia di integrità dei dati, che deve indicare il rischio di manipolazione dell’indice, descrivere in termini generali i sistemi e i controlli, illustrare la formazione dei dipendenti coinvolti e indicare il nome e i dati di contatto delle persone responsabili.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2022. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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