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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42137/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della condanna (2 anni per bancarotta fraudolenta documentale). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 630 lett. c) e 634 c.p.p., sostenendo che i verbali di sommarie informazioni assunte ex art. 391 bis c.p.p. (dichiarazioni di quattro testimoni) costituissero "prove nuove" idonee a dimostrare che egli non era amministratore di fatto della società (ma solo direttore dell'albergo), e dunque a sovvertire la sentenza di condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene le dichiarazioni testimoniali possano essere qualificate come "prove nuove" se non valutate nel giudizio di merito, tali dichiarazioni, ad una prima delibazione sommaria, non risultano idonee a scardinare l'impianto probatorio che aveva retto la condanna (dichiarazioni di più testi e documenti che attribuivano al ricorrente la qualità di amministratore di fatto). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c) cod. proc. pen.

    La nozione di "prove nuove" comprende non solo le prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, ma anche prove preesistenti non acquisite o non valutate (esplicitamente o implicitamente) nel giudizio di merito, purché non siano state dichiarate inammissibili o superflue; tuttavia tali prove devono risultare, in sede di delibazione sommaria, idonee a mettere in crisi il giudicato.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma regolante la dichiarazione di inammissibilità della revisione; applicata per rigettare l'istanza quando le prove dedotte non raggiungono il livello di persuasività necessario a rendere ammissibile la revisione.

  • art. 391 bis cod. proc. pen.

    Strumento per l'assunzione di sommarie informazioni e dichiarazioni testimoniali; il ricorso sosteneva che i verbali acquisiti ex art. 391 bis costituissero novum, ma la Corte ha valutato che, pur possibili come novum, le dichiarazioni non erano sufficienti a sovvertire la prova già valutata nel giudizio di merito.

  • art. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme che disciplinano gli effetti del giudizio di revisione (proscioglimento e sua valutazione): la verifica preliminare di ammissibilità deve accertare se, con l'apporto del novum, la revisione potrebbe condurre al proscioglimento ai sensi di tali articoli.

Massime di principio

  • Le "prove nuove" ai fini della revisione non si limitano a fatti sopravvenuti: possono essere anche prove preesistenti ma non acquisite o non valutate nel giudizio di merito.
  • Il giudice della revisione effettua una delibazione preliminare sommaria: deve confrontare le nuove prove con quelle già acquisite e verificare se, astrattamente, sono idonee a scardinare il giudicato, senza però anticipare un approfondito giudizio di merito.
  • Non basta che le nuove testimonianze inducano a una diversa valutazione delle stesse prove già apprezzate: il novum deve apportare elementi di conoscenza autonomi e decisivi, non meramente ricognitivi o di rinforzo marginale.
  • Se le prove già presenti nel processo di cognizione sono pregnanti e coese, è difficile che dichiarazioni successive, occasionali o ridondanti risultino sufficienti per ammettere la revisione.
  • La fase di ammissibilità è una valutazione sommaria ma seria: occorre riscontrare segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità del complesso probatorio originario 'ictu oculi' perché il novum sia ritenuto idoneo.

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