Cassazione Penale, Sentenza n. 8924/2024 del 29/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la sospensione dei termini massimi della custodia cautelare per presunta particolare complessità del dibattimento. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la complessità era solo ipotetica (la rogatoria per il teste Ivan Franco sarebbe inutile perché rintracciabile in Italia), la trascrizione delle intercettazioni non richiederebbe un impegno particolare (si trattava per lo più di intercettazioni telematiche), la vasta lista di testimoni della difesa sarebbe verosimilmente ridotta in sede di ammissione delle prove, e la nomina di ulteriori periti agevolava l'attività di trascrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione prognostica della particolare complessità del dibattimento, fatta considerando complessivamente numero degli imputati, ampiezza delle liste testimoniali (86 testi indicati), rilevante numero di conversazioni intercettate da trascrivere (circa 3000 progressivi, con contestazione sulla cifra ma comunque ingente) e la necessità potenziale di rogatoria internazionale per il teste Franco, che risulta spesso all'estero. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato sotto profilo fattuale e meramente reiterativo delle doglianze già disattese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Articolo richiamato come base per il rimedio esperito innanzi al tribunale del riesame; il ricorso trattava di decisione adottata ai sensi di tale normativa
art. 304, comma secondo, c.p.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudizio di "particolare complessità" ha natura prognostica: va effettuato allo stato degli atti in ragione dell'attività che si dovrà compiere e non in base a successivi eventi; se adeguatamente motivato, tale accertamento fattuale è insindacabile in sede di legittimità
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione per colpa nella proposizione del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata a supporto del principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione consente di ritenere il ricorrente non esente da colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il giudizio sulla "particolare complessità" del dibattimento è prognostico: il giudice valuta allo stato degli atti l'attività che verosimilmente dovrà svolgersi, non tenendo conto di eventi futuri ipotetici (es. revoca di testi o sopravvenuta inutilità di rogatorie).
- La valutazione complessiva dei parametri (numero di imputati, numero dei testi, mole del materiale probatorio, necessità di rogatorie o trascrizioni massive) è legittima e non richiede una parcellizzazione eccessiva dei singoli elementi; se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in cassazione poiché costituisce un accertamento fattuale.
- La nomina di periti aggiuntivi o richieste di proroga da parte dei periti possono essere considerate indici concreti della effettiva complessità delle operazioni istruttorie (es. trascrizione di intercettazioni).
- Le doglianze meramente reiterative delle stesse argomentazioni già valutate negativamente dai giudici di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili in cassazione; chi impugna rischia la condanna per spese e ammende se i motivi risultano manifestamente infondati.
- Quando si impugna un provvedimento che dispone la sospensione dei termini per complessità, il difensore dovrebbe fornire elementi nuovi e specifici che incidano sul giudizio prognostico (es. prova concreta dell'effettiva reperibilità di testimoni esteri, riduzione certa del materiale probatorio) per contrastare la valutazione di merito.
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